Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35546 del 21/05/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35546 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Ourhanim Ali, nato a Boualamen (Marocco) il 10/11/1971
awerso la sentenza del 17/05/2012 della Corte d’appello di Genova R.G. n. 3012/2011
visti gli atti, il prowedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 17/05/2012 la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza di
primo grado che aveva condannato Ali Ourhanim alla pena ritenuta di giustizia, avendolo
ritenuto responsabile di furto consumato, in supermercato, per avere sottratto una bottiglia
di whisky in due diverse occasioni.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta
inosservanza o erronea applicazione degli artt. 624 e 56 cod. pen., per avere la Corte
territoriale qualificato il fatto contestato come furto consumato e non tentato, nonostante
che, nella specie, non si fosse ancora realizzato lo spossessamento, per la costante attività di
vigilanza che si era dispiegata per tutto il corso dell’azione delittuosa.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura formulata.
Premesso che non è in discussione l’accertamento in fatto operato dalla sentenza di merito,
in ordine alla circostanza che il ricorrente venne bloccato dopo avere varcato le casse, rileva
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Data Udienza: 21/05/2013
la Corte che costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all’atto del
superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e
sottratta al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia awenuto sotto il costante controllo
del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza (Sez. 5, n. 7086 del
19/01/2011, Marin, Rv. 249842).
2. Il presente ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile e tale situazione,
implicando il mancato perfezionamento del rapporto processuale, cristallizza in via definitiva
la sentenza impugnata, precludendo in radice la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione
(Cfr., tra le altre, Sez. U, n. 21 dell’11/11/1994, Cresci, Rv. 199903; Sez. 3, n. 18046 del
09/02/2011, Morra, Rv. 250328, in motivazione).
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo
determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 21/05/2013
Il Componente estensore
del reato per prescrizione intervenuta successivamente alla pronuncia in grado di appello