Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35545 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35545 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RADUANO MARIO N. IL 27/05/1992
avverso la sentenza n. 1094/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 18/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/06/2014

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R.G. 4C501/2013
Considerato che:

MA 4, ,t,’ )

RaduanoRer=atip ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
L’Aquila del 18/7/2013, che, in parziale riforma della sentenza del giudice
dell’udienza preliminare del tribunale di Pescara del 16/10/2012, rideterminava
la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione ed € 800,00 di multa per i reati
di cui agli artt. 110, 628 comma 3 n. 1 cod. pen. e 2 e 4 legge n. 895 del 1967,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.

riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza sulle aggravanti.
Manifestamente infondato appare al Collegio il motivo di gravame
proposto; difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata
ridotta al minimo edittale rispetto a quella irrogata in primo grado, rilevando di
,non potere concedere le attenuanti generiche in ragione della capacità a
delinquere dimostrata dall’imputato e della gravità del fatto.
E sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte da questa
Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa
dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria,
non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. H n.
3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego
della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 1000,00.

P.Q.M.

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proc. pen.; deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione con

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 24 giugno 2014

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