Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35543 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 35543 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

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sul ricorso proposto da:
OLIVO ETTORE N. IL 06/04/1952
avverso la sentenza n. 2341/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
08/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 40480/2013

Considerato che:
Olivo €ttore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno
del 8/3/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del
17/6/2009, con la quale era stato condannato alla pena di mesi quattro di
reclusione ed C 120,00 di multa per il reato di cui 624, 625 n. 7 cod. pen.,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.

manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto alla luce delle
doglianze mosse con l’atto di appello, la prescrizione del reato e l’eccessività
della pena.
Tutto ciò sopra posto, evidenziato preliminarmente che dagli atti non
emergono cause di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod.
proc. pen., osserva la Corte che il ricorso, non risultando manifestamente
infondato, deve essere accolto sulla base del secondo motivo proposto,
essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. Segnatamente il reato,
consumato il giorno 15/11/2004 è estinto a far data dal 15/5/2012,
essendo decorso il termine massimo di prescrizione di cui agli artt. 157 e ss
c.p.p. e l’effetto estintivo era già maturato alla data della sentenza della
Corte d’Appello, intervenuta il 8/3/2013. Di conseguenza la sentenza deve
essere annullata senza rinvio, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 620, comma
1 lett. a) cod. proc. pen.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per
prescrizione .

Così deciso, il 24 giugno 2014

Il Co si liere estensore

II • esidente

proc. pen.; deduce l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza e

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