Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35541 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35541 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANGIANIELLO PASQUALE N. IL 18/11/1949
avverso la sentenza n. 2054/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/06/2014

a

R.G. 40581/2013

Considerato che:
Cangianiello Pasquale ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 7/2/2013
confermativa della sentenza del Tribunale di Latina del 24/3/2009, con la quale è stato
condannato alla pena di anni due di reclusione ed C 800,00 di multa per il reato di cui all’art.
648 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e); deduce

Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 24 giugno 2014

l’omessa motivazione.

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