Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35541 del 21/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35541 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Madeo Mosè, nato a Rossano il 18/09/1976
avverso la sentenza del 19/06/2012 della Corte d’appello di Catanzaro R.G. n. 1822/2009
visti gli atti, il prowedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione;
udito, per l’imputato, l’Aw. Giovanni Zagarese, il quale si è associato alle conclusioni del P.G.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 19/06/2012, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza
di primo grado, che aveva condannato Mosè Madeo alla pena ritenuta di giustizia e al
risarcimento del danno in favore della parte civile, in relazione al reato di lesioni aggravate
commesso in danno di Ottavio Gulluscio in data 24/09/2000. La Corte, pur affermando
l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di quest’ultimo, in quanto non raccolte con le garanzie
previste per la testimonianza cd. assistita, ha valorizzato le affermazioni di Rosanna Gulluscio
e di Carmela Pranteda.
2. Nell’interesse del Madeo è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizi
motivazionali, per avere la Corte territoriale affidato le sue conclusioni alle dichiarazioni di
Rosanna Gulluscio e Carmela Pranteda, che pure presentavano, secondo quanto riconosciuto
dallo stesso giudice di primo grado, evidenti discrasie e contraddizioni: la prima, per avere
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Data Udienza: 21/05/2013

nell’immediatezza riferito che il padre era stato colpito dal Forciniti e non anche dal Madeo,
la seconda, per avere reso affermazioni contrastanti con quelle dei congiunti e avere subito
contestazioni in ordine alle riferite condotte del Madeo nei suoi confronti. Inoltre, la Corte
d’appello non aveva esaminato la confliggente valenza delle dichiarazioni di Felicia Donnici e
di Cataldo Salerno, che avevano escluso la presenza del Madeo sui luoghi dell’aggressione.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta erronea interpretazione e applicazione della legge
penale e vizi motivazionali, in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui agli artt.
61, n. 1 e 5, cod. pen.

motivazionali, per avere la Corte territoriale escluso l’intervenuta estinzione del reato per
prescrizione.
Considerato in diritto
1. Il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi preliminarmente per ragioni di pregiudizialità, è
fondato, in quanto il termine di prescrizione massimo, decorrente dalla data di consumazione
del reato (24/09/2000), pur tenendo conto dei 240 giorni di sospensione in primo grado, è
maturato il 19/02/2010, in data anteriore alla sentenza di secondo grado.
La sentenza impugnata, agli effetti penali, va, pertanto, annullata per l’intervenuta estinzione
del reato.
2. Tuttavia, la presenza della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile impone l’esame
dei motivi di ricorso.
2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Al riguardo, occorre ribadire, in primo luogo, che, essendosi in presenza di una doppia
pronuncia conforme in punto di penale responsabilità dell’imputato, le motivazioni delle due
sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso
argomentativo (cfr., in motivazione, Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv.
251550).
In secondo luogo, gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e
nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e
non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso
giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in
sede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una
rivalutazione del materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011,
Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 19/12/2012, Consorte).
Ora, il giudice di primo grado, con motivazione che non esibisce alcuna manifesta illogicità,
ha dato ampiamente conto sia delle ragioni per le quali le discrasie rilevate, in quanto
concernenti profili diversi dai fatti — reato principali, non sono idonee ad incidere sulla
attendibilità complessiva dei testi, sia delle ragioni per cui non aveva ritenuto decisive le
dichiarazioni, in ordine alla assenza del Madeo, della Donnini (che aveva assistito

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2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione degli artt. 157 e 129 cod. pen., nonché vizi

all’aggressione per un ristretto arco temporale) e del Salerno (che era giunto sul luogo
quando l’aggressione era ormai terminata).
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto, con motivazione che non
esibisce alcuna manifesta illogicità, la Corte territoriale, coerentemente al condiviso
orientamento di questa Corte (Sez. 1, n. 39261 del 13/10/2010, Mele, Rv. 248832), ha
valorizzato l’assoluta sproporzione tra la prospettiva di una denuncia per il furto di un cavallo
e l’azione posta in essere dall’imputato.
Anche l’ulteriore articolazione del motivo, concernente l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5,

ragioni per le quali l’azione del ricorrente si era tradotta nella ricerca di modalità attuative
(avere provocato l’uscita di notte della vittima in pigiama) idonee a ostacolare la difesa della
persona offesa.
Inammissibile, invece, in quanto investe profili semplicemente attinenti al trattamento
sanzionatorio, è l’ultima censura del secondo motivo, che investe il mancato riconoscimento
delle attenuanti generiche.
3. In conclusione, agli effetti civili, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma il 21/05/2013

Il Componente estensore

cod. pen., non è meritevole di accoglimento, avendo la sentenza impugnata dato conto delle

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