Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35540 del 24/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35540 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MATAR NDIAYE N. IL 01/01/1972
avverso la sentenza n. 181/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 24/06/2014
R.G. 40657/2013
Considerato che:
Matar Ndiaye ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta del 18/10/2012
che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nicosia del 1/2/2011, previa assoluzione
dal reato di cui al capo a), riduceva la pena inflitta per i residui reati a mesi otto di reclusione,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e); deduce la mancanza di
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’alt 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità>> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 24 giugno 2014
motivazione in ordine all’art. 62 n. 4 e 175 cod. pen.