Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3554 del 22/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3554 Anno 2015
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZROUKI IMED ALIAS… N. IL 18/05/1983
avverso la sentenza n. 494/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
25/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 22/10/2014

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Mario Pinelli, conclude chiedendo
l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Mostra Amin (alias Zrouki Imed) propone ricorso per cassazione contro la
sentenza della Corte d’Appello di Genova del 25 settembre 2013 che, in riforma della
decisione di assoluzione, emessa il 17 maggio 2011 dal Tribunale di La Spezia, Sezione

ha dichiarato il predetto colpevole del reato di cui all’articolo 495 del codice penale
poiché, in occasione del suo arresto in flagranza, operato il primo agosto 2008,
dichiarava agli agenti della Stazione dei Carabinieri di Lerici, false generalità.
2. Il Procuratore generale aveva impugnato la sentenza di assoluzione rilevando che, in
passato, l’imputato aveva declinato più volte le stesse generalità ritenute false, come
risultava dalla informazione fornita dall’autorità consolare tunisina la quale, sulla base
della verifica delle impronte digitali, aveva riferito che l’imputato, in realtà, si chiamava
Zrouki Inned e non Mostra Amid.
3. La Corte, ritenute fondate le doglianze dell’appellante, riscontrate dalla documentazione
proveniente dal Consolato, ha affermato la responsabilità dell’imputato per il reato
ascrittogli.
4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore di Mostra Amid,
lamentando:

vizio di motivazione attesa la mancata valutazione di attendibilità del documento
proveniente dall’autorità consolare tunisina;

illogicità della decisione riguardo alla deduzione secondo cui le generalità rilasciate
dovevano ritenersi false, così come avvenuto in precedenti occasioni;

travisamento della prova in ordine al valore giuridico del documento proveniente dalla
autorità consolare straniera;

illogicità della decisione per la mancata applicazione della formula di proscioglimento ex
articolo 649 del codice di rito;

violazione di legge riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.

distaccata di Sanzana, appellata dal Procuratore Generale nei confronti dell’imputato,

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa evidenzia quattro profili di illegittimità della
motivazione. Sotto il primo aspetto, deduce contraddittorietà e illogicità della
motivazione per avere la Corte accordato piena valenza probatoria al documento inviato
dall’autorità consolare tunisina, attestante che la persona dichiaratasi alla Polizia
Giudiziaria con il nome di Mostra Amid era, in realtà, Zruki Imed, senza esaminare
l’attendibilità e la fonte di tale accertamento. In secondo luogo, rileva l’illogicità della
motivazione nella parte in cui, sulla base di una mera congettura, la Corte territoriale

nominativo, anche nell’occasione in oggetto tali generalità devono considerarsi non
veritiere. In terzo luogo, lamenta travisamento della prova riguardo al valore probatorio
attribuito alla documentazione proveniente dall’autorità consolare. In quarto luogo,
poiché risultava pacificamente, dalla sentenza e dal casellario giudiziale, che l’imputato
aveva in passato declinato generalità false, utilizzando quelle di Mostra Amin,
ricorrerebbero i presupposti per il proscioglimento ai sensi dell’articolo 649 del codice di
rito.
2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata
concessione delle attenuanti generiche, sulla base dell’unico dato probatorio costituito
dall’esistenza di precedenti penali.
3. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dall’imputato attengono al merito e sono
manifestamente infondati.
4. Quanto al primo profilo sarà sufficiente osservare che lo stesso imputato riconosce, e la
circostanza risulta documentalmente, che, in occasione dell’arresto in flagranza, lo
stesso aveva dichiarato agli agenti della stazione dei Carabinieri le generalità di Mostra
Amin. Gli accertamenti eseguiti dal Consolato tunisino, in base alla foto segnaletica del
ricorrente ed alle sue impronte digitali e dei quali non si ha motivo di dubitare,
attestano che le generalità fornite erano false, poiché a quelle impronte digitali
corrispondeva la identità esatta di Zrouki Imed Ben, nato il 18 ottobre 1983. Siffatto
ragionamento, sviluppato dai giudici di merito, è privo di illogicità ed appare
incensurabile.
5. Pertanto, l’imputato è stato correttamente individuato, con certezza, in Zrouki Imed;
del resto è stato evidenziato come sia emerso che, in passato, più volte costui aveva
declinato le false generalità di Mostra Amid, tanto da essere stato reiteratamente
condannato, come emerge dal certificato del casellario giudiziario e come riconosciuto
dallo stesso ricorrente nel primo motivo di ricorso.
6. Manifestamente infondati e non pertinenti sono i riferimenti all’ipotesi di

bis in idem e

al disposto dell’articolo 649 del codice di rito, trattandosi di episodi differenti da quello

deduce che, avendo in passato l’imputato rilasciato false generalità con il medesimo

per cui è processo, anche se caratterizzati da analoghe modalità di commissione del
reato di falso.
7. Legittimamente sono stati esclusi, pertanto, dubbi riguardo all’accertamento del fatto
storico della falsità delle generalità rilasciate anche in occasione del presente
procedimento. Pertanto, dalla sentenza impugnata risulta con certezza che l’identità
dell’imputato era stata effettivamente individuata e che egli aveva dichiarato la propria

8. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, oggetto dell’ultima generica doglianza,
congrua è la valutazione della Corte territoriale, secondo la quale l’imputato non era
meritevole della concessione dei benefici, ed anche, quindi, delle attenuanti generiche,
per la condotta dello stesso, più volte autore di reati della stessa indole e più volte
colpito da provvedimenti di espulsione elusi.
9. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare
equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 22/10/2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

identità personale in maniera difforme da quella effettiva.

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