Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35539 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35539 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRAMONTANA ANGELO N. IL 13/04/1974
avverso la sentenza n. 5758/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/06/2014


R.G. 40558/2013

Considerato che:
Tramontana Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Milano del 29/1/2013, confermativa della sentenza del giudice dell’udienza
preliminare del tribunale di Milano del 23/9/21009, con la quale è stato
condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed € 500,00 di multa
per i reati ascritti, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1,

motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche,
alla concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. con giudizio di
mera equivalenza con le aggravanti ed all’applicazione della recidiva.
il ricorso proposto risulta inammissibile, perché fondato su motivi
manifestamente infondati; difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la
pena sopra riportata considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore
del fatto alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con riferimento alla
gravità del fatto ed ai precedenti penali specifici già riportati dal ricorrente,
rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche e di riconoscere
l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. con giudizio di equivalenza rispetto
alle aggravanti, non operando quindi in concreto nessun aumento per la recidiva,
la cui ricorrenza è stata giustificata sulla base della riconosciuta pericolosità
sociale dell’imputato.
E sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte da questa
Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa
dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria,
come è avvenuto nel caso di specie, non può essere sindacata in Cassazione
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi
fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del
24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. H n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
249163). Ed ancora si è affermato che nel motivare il diniego della concessione
delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al

lett. b) ed e) cod. proc. pen.; deduce violazione di legge e carenza di

versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle

Roma, 24 giugno 2014

Il CcmitiLiere estensore

il Pr ide 75:r

ammende.

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