Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35539 del 21/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35539 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Barbiero Vincenzo Pasquale, nato a Muro Lucano il 23/04/1959
avverso la sentenza del 02/12/2011 della Corte d’appello di L’Aquila R.G. n. 1851/2007
visti gli atti, il prowedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 02/12/2011 la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del
07/06/2004 del Tribunale di Pescara che aveva: a) ritenuto responsabile Vincenzo Pasquale
Barbiero per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commessi quale amministratore di
fatto della s.n.c. Copab di Angelicchio Vito & C., dichiarata fallita il 26/04/1996; b)
condannato lo stesso, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di anni due di
reclusione.
2. Nell’interesse del Barbiero è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico
motivo, con il quale si lamenta che la Corte territoriale non abbia dichiarato la prescrizione,
intervenuta in data anteriore dal 02/12/2011, in quanto, nella specie, deve trovare
applicazione il regime previgente alla I. n. 251 del 2005 e, pertanto, il termine decennale di
prescrizione, in ragione dell’avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche.
Considerato in diritto

1

Data Udienza: 21/05/2013

1. Il motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che
l’applicazione del regime previgente in materia di prescrizione, imposta dal fatto che la
sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 07/06/2004, comporta, per effetto del
riconoscimento delle attenuanti generiche, l’operatività del termine decennale di cui all’art.
157, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo applicabile ratione tempott, destinato ad
elevarsi a quindici anni, ai sensi dell’art. 160, ult. co ., cod. pen. previgente.
Inoltre, occorre considerare la sospensione per astensione degli avvocati dal 13/10/2003 al
09/02/2004, che ha determinato lo slittamento del termine di prescrizione dal 26/04/2011 al

2. Il presente ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile e tale situazione,
implicando il mancato perfezionamento del rapporto processuale, cristallizza in via definitiva
la sentenza impugnata, precludendo in radice la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione
del reato per prescrizione intervenuta successivamente alla pronuncia in grado di appello
(Cfr., tra le altre, Sez. U, n. 21 dell’11/11/1994, Cresci, Rv. 199903; Sez. 3, n. 18046 del
09/02/2011, Morra, Rv. 250328, in motivazione).
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo
determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 21/05/2013

Il Componente estensore

22/08/2012.

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