Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35537 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35537 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO ALFONSO N. IL 08/12/1948
avverso la sentenza n. 3130/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
21/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/06/2014

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R.G. 40459/2013

Considerato che:
Esposito Alfonso ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Ancona del 21/5/2012, confermativa della sentenza del Tribunale di Ancona n.
1438/2010, con la quale era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto
per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi
dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; deduce l’omessa

sussistenza di un giusto motivo volto a legittimare la detenzione degli arnesi.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente
infondato il motivo proposto. Segnatamente la Corte territoriale si è fatta carico
della doglianza proposta con l’atto di appello, evidenziando che il ricorrente era
stato sorpreso nell’autovettura in sosta nei pressi di una banca in compagnia di
altri due pregiudicati e ciò rendere chiaramente non giustificato il possesso degli
arnesi.
A quanto detto consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 24 giugno 2014

motivazione in ordine alla censura mossa nell’atto di appello in ordine alla

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