Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35536 del 24/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35536 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSTAS IONEL N. IL 29/10/1988
avverso la sentenza n. 13889/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
12/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 24/06/2014
R.G. 40447/2013
Considerato che:
Rostas Ionel ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma del
12/8/2013, con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è
stata applicata nei suoi confronti la pena di anni due di reclusione ed € 400,00
di multa per il reato di rapina aggravata, chiedendone l’annullamento ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l’illogicità
della motivazione.
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. >> (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento alle querele, agli atti
allegatin ed alle indagini effettuate dalla P.G..
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in€C07,1)72.980,2,40
1
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €
/17- 0-0-,F)57 in favore della Cassa delle
ammende.
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Roma, 24 giugno 2014
Deve al riguardo rilevarsi che: <