Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35535 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35535 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIONE MALICK N. IL 15/05/1983
avverso la sentenza n. 1336/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
13/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/06/2014

I

R.G. 40418/2013

Considerato che:
Dione Malick ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia
del 13/6/2013, confermativa della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Brescia del 13/12/2012, con la quale è stato condannato alla
pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed C 500,00 di multa per i reati di cui
agli artt. a) 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., b) 4 legge n. 110 del 1975, c) 582 –

dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; deduce la carenza e
l’illogicità della motivazione nonché l’erronea applicazione della legge penale con
riguardo alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo b).
Osserva la Corte che il ricorso è, da un lato, privo della specificità
prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro,
manifestamente infondato: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni
dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Deve,
infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la
sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano
formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in
maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne deriva, in ipotesi di
riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la
impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 606, terzo
comma, ultima parte, cod. proc. pen. Con particolare riferimento alla
configurabilità della contravvenzione prevista dall’art. 4 legge n. 110 del 1975, la
Corte territoriale, in adesione alla giurisprudenza di questa Corte (sez. 1 n. 3116
del 24/10/2011, Rv. 251825, sez. 1 n. 11753 del 28/2/2012, Rv. 252261)
condivisa dal Collegio, ha ritenuto che lo spray urticante a base di peperoncino
costituisce pur sempre uno strumento utilizzabile, per le circostanze di tempo e
di luogo, per l’offesa alla persona ed il cui porto fuori dalla propria abitazione è
sempre vietato, fatta salva solo l’ipotesi del giustificato motivo, ravvisabile
nell’autodifesa, palesemente insussistente nel caso di specie.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,

2(14–

585 in relazione all’art. 61 n. 2 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi

considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 24 giugno 2014

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