Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35535 del 16/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35535 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PINTO ROBERTO N. IL 23/01/1965
avverso la sentenza n. 2/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CAVA DE’
TIRRENI, del 12/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per d „,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. G).*u20-;‘c)

Mm\\ o A.A.r

C.A.

Data Udienza: 16/05/2013

f

..

Con sentenza 12.1.2012, emessa, su appello della parte civile, dal tribunale di Salerno, sezione di
Cava dei Tirreni, in riforma della sentenza 9.12.2010 del giudice di pace della stessa sede, con la
quale Pinto Roberto era stato assolto dal reato di lesioni in danno di Lanzillotta Maria Grazia,ha
dichiarato il Pinto responsabile delle lesioni e lo ha condannato al risarcimento dei danni e alla
rifusione delle spese ,sostenute dalla parte civile nei due gradi di giudizio.
Il Pinto ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge ,in riferimento alla legittimazione del difensore di fiducia della parte civile,
Marco Senatore, a presentare l’impugnazione : all’udienza 12.1.2012 si è preso atto dell’esistenza
di due procure speciali: una, datata 9.10.2010 , conferisce all’avv. Senatore la facoltà di proporre
ed accettare, per conto dell’imputato, riti alternativi;
un’altra,datata 11.3.2010, è conferita dalla Lanzillotta all’avv. Arturo della Monica, ai fini della
costituzione di parte civile per il primo e per il secondo grado di giudizio, con firma della suddetta,
autenticata dall’avv. Marco Senatore. Ne deriva che non esiste una valida procura speciale a
quest’ultimo per la costituzione di parte civile . In ogni caso, manca un atto in cui si faccia
specifico riferimento alla facoltà del difensore a presentare impugnazione ;
2. vizio di motivazione nella ricostruzione dei fatti : le contrastanti dichiarazioni dei testi
giustificano il dubbio sulla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del Pinto e le contusioni
ed abrasioni al gomito della donna. Dagli atti(testimonianze di Pesce e Seguino) risulta che è stata
quest’ultima a dare uno schiaffo al Pinto ,avvinghiandosi al suo braccio (gli vennero accertate
escoriazioni multiple al braccio nonché edema alla guancia sinistra). Pertanto, anche ammettendo
che la donna si sia procurate le lesioni a seguito della caduta, si deve escludere la punibilità del
Pinto, che reagì a scopo difensivo
3. violazione di legge e vizio di motivazione nelle statuizioni civili : la Lanzillotta propone in sede
di appello nuove conclusioni scritte ,nelle quali insiste per ottenere il rimborso delle spese
sostenute nei due gradi di giudizio, senza chiedere il risarcimento dei danni, al quale ha
evidentemente rinunciato . Pertanto, il giudice di appello, condannando il Pinto al risarcimento dei
danni, si è pronunciato ultra petita.

Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo ,nodo centrale del problema è costituito dalla mancanza, nell’atto di
nomina e di conferimento di procura speciale all’avv. Marco Senatore ,di un espresso riferimento
al potere del difensore di proporre il gravame dell’appello .Nell’atto depositato il 9.3.2010
,(erroneamente datato dal ricorrente al 9.10.2010) , la Lanzillotta “nomina e costituisce quale suo
procuratore speciale il suddetto legale, “affinchè in suo nome ,vece e conto provveda a difenderla
nel procedimento penale n. 1469/06 R.G.N.R. , la cui udienza è fissata per il giorno 11.3.2010,
innanzi al giudice monocratico per il G.d.P di Cava dei Tirreni. Pertanto tramanda al nominato
procuratore speciale il potere di proporre ed accettare tutti i riti speciali previsti dal codice di
procedura penale….”.
Allegata alla costituzione di parte civile, datata 11.3.2010, la Lanzillotta nomina difensore e
procuratore speciale ai sensi dell’art. 100 co. 2 cpp l’avv. Arturo Della Monica. Nel p.v.
dell’udienza 11.3.2010, si dà atto del deposito dell’atto di costituzione di parte civile della
Lanzillotta, con firma della medesima, autenticata dall’avv. Senatore, indicato come difensore e
procuratore speciale .

FATTO E DIRITTO

Pur in assenza di uno specifico mandato all’impugnazione , conferito al suddetto difensore e
procuratore speciale, è comunque condivisibile l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui è
legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale che non
faccia espresso riferimento al potere del difensore di proporre detto gravame, sempre che la procura
rilasciata possa essere interpretata nel senso che il mandato difensivo comprenda anche tale potere.
Nel caso di specie, è da ritenere la sussistenza della legittimazione a proporre appello, da parte del
difensore, avv. Senatore al quale era stata rilasciata inoltre procura speciale perché provvedesse a
tutelare gli interessi della Lanzillotta “nel procedimento penale n. 1469/06 RGNR a carico di
Punto Roberto” all’evidente ed esclusivo scopo di ottenere il risarcimento del danno . in
conseguenza dei fatti di cui all’imputazione. Nella dichiarazione di parte civile, sottoscritta dalla
persona offesa ,con autentica del difensore e procuratore speciale, si dà atto che essa è diretta “al
fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali , che si indicano in C 2.000,00 “danni
derivati dall’indicato reato ex art. 582 c.p., addebitato al Pinto . E’ quindi evidente la
manifestazione di volontà della parte di estendere l’efficacia e la validità della procura anche al
secondo grado, atteso che “il procedimento” si articola in più gradi( sez. V, n. 33453 dell’8.7.08,rv
241394). Tale orientamento trova conferma nella sentenza sez. V,n. 6332, dell’8.3.1994, rv
198507( in Cass.pen. 1995, n. 1941, p. 3398), secondo cui “nonostante l’art. 100 co. 3 cpp
disponga che la procura speciale si presume conferita solo per un determinato grado del
processo,quando nell’atto non è espressa una diversa volontà, per ritenere estesa la procura
conferita in primo grado,anche in grado di appello , è sufficiente che il difensore sia designato con
locuzioni quali per la presente procedura, per la presente causae simili, in considerazione del
fatto che il processo si articola in più fasi “. Questo orientamento è stato confermato dalle Sezioni
Unite, secondo cui è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura
speciale anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame,
posto che la presunzione di efficacia della procura “per un solo grado del processo”, stabilita
dall’art. 100 comma 3 cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte desumibile dalla interpretazione del mandato – di attribuire anche un siffatto potere (S.U. , n. 44712
del 27.10.04 rv 229179).
Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto propone,in chiave critica, valutazioni
fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, nonché prive di qualsiasi coerenza
logica, idonea a soverchiante e a infrangere la lineare razionalità, che ha guidato le conclusioni del
giudice di appello , secondo cui i testi escussi e lo stesso Pinto hanno consentito di ricostruire l’atto
di violenza di quest’ultimo in danno della parte civile, la quale, sia perché colpita dallo schiaffo sia
perché inciampava, è caduta, subendo le lesioni repertate.
E’infine infondato il motivo concernente la rinuncia al risarcimento dei danni, da parte della
Lanzillotta : nelle conclusioni presentate all’udienza 12.1.2012, la parte civile ha chiesto l’
accoglimento dei motivi dell’atto di impugnazione ,redatto dall’avv. Senatore . in cui sono ribadite
le istanze risarcitorie avanzate dalla parte civile ,nel corso del primo grado di giudizio.
Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

I.

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