Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35534 del 16/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35534 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Thompson Barre Jairo Ivan, nato a Guayas el Empalme (Ecuador) il 21/06/1979
Estupinan Ramos Silvia Monica, nata in Ecuador 11 13/07/1979
Thompson Barre Boris David, nato in Ecuador il 18/02/1974
De Santis Paola Alexandra, nata in Ecuador 11 17/02/1978
Fernandez Torres Jhonny Javier, nato in Ecuador il 10/02/1979
avverso la sentenza del 20/10/2011 della Corte d’appello di Genova R.G. n. 1215/2011
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi;
udito, per l’imputato Thompson Barre Jairo Ivan, l’Aw. Andrea Mattini, in sostituzione
dell’Avv. Michela Porcile, il quale ha concluso per raccoglimento del ricorso;
udito, per l’imputato Thompson Barre Boris David, l’Aw. Andrea Mattini, il quale ha concluso
per raccoglimento del ricorso;
udito, per l’imputata De Santis Paola Alexandra, l’Avv. Andrea Martini, il quale ha concluso
per raccoglimento del ricorso;
udito, per l’imputato Fernandez Torres Jhonny Javier, l’Avv. Andrea Mattini, in sostituzione
dell’Avv. Elisabetta Feilliene, il quale ha concluso per raccoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto

1

Data Udienza: 16/05/2013

1. Con sentenza del 20/10/2011 la Corte d’appello di Genova, per quanto ancora rileva, ha
confermato l’affermazione di responsabilità: a) di Thompson Barre Jairo Ivan, Estupinan
Ramos Silvia Monica, Thompson Barre Boris David, Fernandez Torres Jhonny Javier, De
Santis Paola Alexandra, per il reato di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990; b) dei primi
quattro per il reato di cui all’art. 56 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione a due
tentativi di importazione di un’imprecisata quantità di cocaina (capi e ed f); c) e, infine, di
Thompson Barre Jairo Ivan, Estupinan Ramos Silvia Monica, Thompson Barre Boris David,
Fernandez Torres Jhonny Javier, per il reato di cui all’art. 56 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del

(capo g).
2. Nell’interesse di Thompson Barre Jairo Ivan è stato proposto ricorso per cassazione,
affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali, in ordine alla ritenuta sussistenza
del reato associativo.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali ed erronea applicazione dell’alt.
49 cod. pen., in relazione agli episodi di cui ai capi e), f) e g), rispetto ai quali non era stata
raggiunta alcuna prova del superamento della soglia della mera attività preparatoria.
3. Nell’interesse di Estupinan Ramos Silvia Monica è stato proposto ricorso per cassazione,
affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali, in ordine
alla ritenuta sussistenza del reato associativo, nonostante i dimostrati contrasti tra i due
fratelli Thompson Barre.
4. Nell’interesse di Thompson Barre Boris David è stato proposto ricorso per cassazione,
affidato ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali, in ordine alla ritenuta sussistenza
del reato associativo, nonostante la mancanza di

affectio sociétatis.

4.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, in ordine alla ritenuta sussistenza
dei capi e) ed f), per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il reato nella forma
tentata, trascurando di considerare i motivi di censura che avevano sottolineato l’assenza di
prove in ordine al quantitativo della sostanza e la sua capacità drogante e, a monte, della
stessa consegna della stessa al corriere.
5. Nell’interesse di De Santis Paola Alexandra è stato proposto ricorso per cassazione,
affidato ai seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali, in ordine alla ritenuta sussistenza
del reato associativo, nonostante la mancanza di

affectio sociétatis, e comunque alla

partecipazione della ricorrente, estranea ai reati fine posti in essere.
5.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, in ordine all’assoluta assenza di
motivazione rispetto alla richiesta di riduzione della pena e di riconoscimento delle attenuanti
generiche, nonostante che nell’atto di appello fossero state evidenziate alcune emergenze

2

1990, in relazione ad un ulteriore tentativo di importazione di quantità imprecisata di cocaina

favorevoli, quali l’incensuratezza della ricorrente, la sua delicata situazione familiare e
l’assenza degli elementi valorizzati dal giudice di prime cure in danno degli altri coimputati.
6. Nell’interesse di Fernandez Torres Jhonny Javier è stato proposto ricorso per cassazione,
affidato ai seguenti motivi.
6.1. Con il primo motivo, si lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo, per non avere la Corte
territoriale esaminato i motivi di gravame, nei quali si contestava sia il ruolo attribuito al
ricorrente, come tramite con i canali di rifornimento della cocaina, sia la sussistenza del

6.2. Con il secondo motivo, si lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo g), per avere la
Corte territoriale trascurato di considerare che il potenziale corriere aveva dichiarato di
essere stato contattato da un’amica della moglie per trasportare dei granchi a Genova, ma di
avere rifiutato.
6.3. Con il terzo motivo, si lamenta si lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dei delitti di cui ai capi e) ed f),
per avere trascurato di considerare i motivi di gravame proposti.
6.4. Con il quarto motivo, si lamenta mancanza di motivazione, in ordine alla richiesta di
concessione delle attenuanti generiche, di contenimento della pena a titolo di continuazione,
di esclusione della disposta espulsione.
Considerato in diritto
1. Per ragioni di ordine espositivo può essere trattato in modo unitario il primo motivo dei
ricorsi dei cinque imputati. Essi sono infondati.
1.1. La sentenza impugnata si muove in una cornice interpretativa coerente con il costante
orientamento di questa Corte.
E, infatti, ai fini della configurabilità del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, l’elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche
un’organizzazione minima (di recente, v. Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv.
255491, che ha confermato la sentenza di merito, la quale, ai fini dell’esclusione del reato,
aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero
stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti
scopo), ossia l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di
mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto
stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati
(Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009 – dep. 08/02/2010, Galioto, Rv. 246112).
In tale contesto, il dubbio sollevato nel ricorso del Thompson Barre biro Ivan, quanto al
ruolo svolto dai coimputati operanti in Spagna, rispetto ad un rapporto diretto tra i fornitori
colombiani, da un lato, e il ricorrente o altre persone in grado di collaborare all’importazione
in Italia della sostanza, dall’altro, non incrina la tenuta logica della decisione, per

3

vincolo associativo.

l’assorbente ragione che, senza indicare le basi processuali sulle quali fonda la critica
dell’apparato motivazionale della sentenza impugnata e della decisione di primo grado (ed,
infatti, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di penale
responsabilità dell’imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi
reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo: cfr., in motivazione, Sez.
2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550), muove da una alternativa ricostruzione
della realtà fattuale.
Ed invero, lo schema operativo del gruppo, che prevedeva: a) il reperimento, da parte dei

viaggi dal Sudamerica in Italia, la sostanza stupefacente, occultata in oggetti comuni, e il
successivo recupero degli stessi; b) il mantenimento dei contatti con i fornitori sudamericani
(Fabian, Torrejon e El Gordo) da parte di Montoya, fratello di Fabian, e del Fernandez,
residenti a Barcellona; tale schema operativo, si diceva, riposa sulla puntuale indicazione di
intercettazioni telefoniche (pag. 81 della sentenza di primo grado) che investono proprio i
referenti operanti in Spagna e dalle quali emergono tutta una serie di profili organizzativi,
che dimostrano la piena sussistenza dell’ipotesi accusatoria.
D’altra parte, neppure l’esistenza di contrasti interni tra i singoli compartecipi vale ad
escludere l’esistenza del reato associativo, dal momento che, come rileva la sentenza
impugnata, l’esistenza di un accordo finalizzato alla commissione di una serie indeterminata
di reati non esclude affatto l’esistenza di dissensi e critiche, ma si sostanzia nella costante
azione di chi opera all’interno del sodalizio.
A ciò deve aggiungersi che, come puntualmente rilevato dalla sentenza di primo grado, le
dichiarazioni degli imputati Thompson ed Estupinan, unitamente alle intercettazioni delle
utenze e all’esito delle operazioni di polizia, hanno consentito di acclarare il carattere
ripetitivo e costante, quantomeno a partire dal novembre 2008, della condotta degli
imputati, caratterizzata da un automatismo di prassi e di ruoli che presuppone un’intesa di
fondo sul tipo di attività, posto che si dà per scontata la disponibilità alla collaborazione e si
forniscono solo le informazioni strettamente necessarie, essendo già predeterminato il
compito da svolgere.
Le doglianze dei ricorrenti sono, sul punto, assolutamente generiche perché insistono nel
richiamare l’esistenza di contrasti, senza confrontarsi con le argomentazioni in fatto svolte
dai giudici di merito e sulla contraria e non manifestamente illogica conclusione della
compatibilità di tali dissensi con l’esistenza di un accordo associativo.
1.2. Con specifico riferimento alla posizione della Estupinan, si rileva poi che le censure
concernenti i contrasti con il proprio marito e il desiderio della ricorrente di conquistare
l’indipendenza economica necessaria ad interrompere la relazione con il proprio partner
sono, per un verso, inidonee ad incidere sulla congruità della motivazione, attesa la
genericità del rilievo, a fronte della motivazione delle due decisioni che valorizzano il
contenuto delle intercettazioni telefoniche (si veda, a titolo esemplificativo, pag. 76 della

4

fratelli Thompson e delle rispettive conviventi, di persone disponibili a trasportare, durante i

sentenza di primo grado; con riferimento alla sentenza di secondo grado, v. le intercettazioni
richiamate a pag. 4, punto 31), completamente trascurate nell’atto di impugnazione, e, per
altro verso, irrilevanti, giacché, sul piano dell’affermazione di responsabilità, le interiori
aspettative dell’agente — e, in definitiva, l’utilizzo che intenda fare degli utili del reato – non
assumono rilievo, una volta che risulti dimostrata la cosciente e volontaria partecipazione al
reato associativo.
1.3. Con specifico riguardo alla posizione della De Santis, si osserva che ella sostanzialmente
rileva di essere stata a conoscenza delle attività del coniuge Thompson Barre Boris David,

causale all’operatività della associazione ritenuta dalla sentenza impugnata.
Tali generiche conclusioni omettono, però, di confrontarsi con il contenuto delle
intercettazioni telefoniche richiamate dalla sentenza di primo grado (v., ad es., da pag. 77 in
poi) e dalle quali emerge in modo evidente il ruolo della ricorrente nell’organizzazione dei
viaggi in Italia.
Anche in questo caso, in conclusione, non vengono forniti elementi idonei a dimostrare un
travisamento delle prove valorizzate dai giudici di merito — che neppure vengono prese in
considerazione in ricorso — o una manifesta illogicità della motivazione.
1.4. Con specifico riguardo alla posizione del Fernandez, la motivazione della decisione di
secondo grado rinvia al contenuto delle intercettazioni indicate a pag. 5 (n. 33) e a pag. 18
della stessa sentenza, che, ancora una volta, non vengono prese in considerazione dai
generici rilievi del ricorrente.
2. Esaminando il secondo motivo del ricorso di Thompson Barre Jairo Ivan, il secondo motivo
del ricorso di Thompson Barre Boris David, il secondo e il terzo motivo del ricorso del
Fernandez, esaminabili congiuntamente per la sostanziale affinità delle critiche rivolte alla
sentenza impugnata, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Con riguardo al capo e), la sentenza di primo grado — richiamata sul punto dalla
decisione di secondo grado – ha rilevato a pag. 44 e seguenti: a) che le intercettazioni
telefoniche dimostravano in modo non equivoco che il quadro contenente la sostanza
stupefacente era stato consegnato al corriere, anche se l’oggetto non era poi stato ammesso
all’imbarco dal personale presso l’aeroporto di partenza, con la conseguenza che erano stati
messe in atto le necessarie attività per il suo recupero; b) che i fratelli Thompson,
nell’ammettere l’addebito, non avevano contestato che la sostanza trasportata fosse, come
nelle altre occasioni esaminate, cocaina; c) che non era seriamente sostenibile che
un’operazione internazionale di traffico di stupefacente proveniente dal Sudamerica, che
aveva visto coinvolti soggetti residenti in tre Stati, avesse ad oggetto sostanza priva di
effetto drogante e ciò anche alla luce dell’inusitata quantità di cocaina rilevata in occasione
dei fatti di cui ai capi a), b), c) e d) considerati dalla medesima sentenza.
Tale apparato argomentativo, fondato sulle captazioni telefoniche nonché su solide ed
univoche considerazione presuntive, si sottrae alle censure motivazionali prospettate, che

5

ma non dell’accordo associativo e aggiunge comunque di non avere fornito alcun contributo

non evidenziano la manifesta illogicità del percorso seguito né l’inadeguatezza dello stesso
rispetto alle critiche formulate nell’atto di appello.
Gli interrogativi prospettati dal ricorso di Thompson Barre Jairo Ivan non colgono nel segno,
dal momento che la consegna degli oggetti ai corrieri è dimostrata dall’univoco contenuto
delle intercettazioni, mentre quantità e qualità dello stupefacente si desumono dal carattere
reiterativo delle condotte poste in essere e dall’inutilità di ricorrere al complesso sistema che
emerge dalle intercettazioni per importare sostanza prive di “effetto drogante”.
2.2. Identiche considerazioni valgono per l’episodio contestato sub f), che vede coinvolte,

contestato sub g), che non si è concretizzato, per la decisione del corriere incaricato, Asqui
Guananga Luis Heriberto, di non trasportare gli oggetti contenenti la sostanza stupefacente
(rispettivamente, pag. 46 e seguenti e 56 e seguenti della sentenza di primo grado,
richiamate dalla decisione impugnata).
Con riferimento alle considerazioni svolte dal ricorrente Fernandez, a proposito del fatto che
la merce non sarebbe neppure stata consegnata all’Asqui, come quest’ultimo avrebbe riferito
nelle sommarie informazioni raccolte, si rileva che le dichiarazioni del potenziale corriere non
si pongono, per come riferite, in posizione di incompatibilità logica con quanto ritenuto nella
sentenza di primo grado. Infatti, a pag. 59 della decisione, si legge di una conversazione tra
Thompson Barra Jairo Ivan e Puti, nella quale quest’ultimo riferisce che il corriere non aveva
voluto portare gli oggetti, con la conseguenza che bisognava andarli a prendere a casa. E
anche il prosieguo della conversazione mostra che tale decisione dell’Asqui nasceva
dall’avere un sovrappeso nel bagaglio. Tale ricostruzione dei fatti, certamente spontanea,
illumina la portata del rifiuto di trasportare, formulato dall’Asqui nelle sue sommarie
informazioni, per come riferite in ricorso, e rivela una piena compatibilità sul piano
sostanziale.
3. Sono, invece, fondati il secondo motivo del ricorso di De Santis Paola Alexandra e il quarto
motivo del ricorso di Fernandez Torres Jhonny Javier.
La sentenza, infatti, non contiene alcun cenno alle ragioni che hanno condotto, quanto alla
De Santis, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, né alcun esame delle censure
proposte con l’atto di appello dal Fernandez sempre con riferimento alla determinazione del
trattamento sa nzionatorio.
Ne discende l’annullamento, in parte qua, della decisione impugnata, con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Genova.
4. Occorre ribadire che, attenendo raccoglimento dei ricorsi di Fernandez Torres Jhonny
Javier e De Santis Paola ad alcuni profili relativi al trattamento sanzionatorio, il rinvio
disposto rende comunque irretrattabile l’accertamento della responsabilità, per il principio di
formazione progressiva del giudicato, che rende inoperante l’istituto della prescrizione (al
riguardo, v. Sez. 3, n. 15472 del 20/02/2004, Ragusa, Rv. 228499).

6

come corrieri, Medina Chicayza Cecilia Mariana e Sanchez Carmen, e per l’episodio

5. Alla decisione di rigetto dei ricorsi proposti da Thompson Barre Jairo Ivan, Estupinan
Ramos Silvia Monica, Thompson Barre Boris David consegue la condanna di ciascuno di
questi ultimi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova
per nuovo esame limitatamente al trattamento sanzionatorio di De Santis Paola e Fernandez
Torres Jhonny Javier. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti. Rigetta gli altri ricorsi e
condanna ciascuno di questi ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Il Componente estensore

Così deciso in Roma il 16/05/2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA