Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35533 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35533 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KUIS BAHI ABDELMAJID N. IL 23/10/1988
avverso la sentenza n. 1240/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 40371/2013
Considerato che:
Kuis Bahi Abdelmajid ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Salerno del 12/3/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Salerno del
27/5/2010, con la quale era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione
ed C 100,00 di multa per i reati di cui agli artt. a) 474 cod. pen. b) 648 cod.
pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed c)
cod. proc. pen.; deduce l’omessa nomina di un interprete per la traduzione degli

Osserva al riguardo il Collegio, che, fin dalla sentenza delle sezioni unite
del 24.9.2003 n. 5052, Zalagaitis, (in materia di misure cautelari) è stato
chiarito che il diritto alla conoscenza del contenuto degli atti da parte
dell’indagato/imputato, è soddisfatto – ove si accerti che il medesimo non
conosceva l’italiano – o dalla traduzione in lingua a lui nota, ovvero dalla nomina,
di un interprete.DII diritto alla traduzione, nelle modalità sopra precisate, è
subordinato dunque all’accertamento che il destinatario non conosca la lingua
italiana e le sezioni unite di questa Corte (SS.UU. 29.5.2008 n. 25932, Rv
239693) hanno ribadito che il riconoscimento del diritto all’assistenza
dell’interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e
imprescindibile, dal mero “status” di straniero o apolide, ma richiede l’ulteriore
presupposto, in capo a quest’ultimo, dell’accertata ignoranza della lingua italiana
(sez. 4 n. 39157 del 18/1/2013, Rv. 256389). Nella specie in nessuno degli atti
processuali compiuti prima di quelli oggetto delle specifiche lagnanze del
ricorrente risulta che il ricorrente non conosceva la lingua italiana.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 24 giugno 2014

atti con conseguente violazione del diritto di difesa.

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