Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35532 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35532 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIAW MBAYE N. IL 03/12/1963
avverso la sentenza n. 1327/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
22/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 40363/2013
Considerato che:

Diaw Mbaye ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova
del 22/5/2013, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova
del 17/10/2007, previa dichiarazione di non doversi procedere per essere il
reato di cui all’art. 474 cod. pen. estinto per prescrizione, rideterminava la pena
per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. in mesi tre e giorni dieci di reclusione ed

lett. b) cod. proc. pen.; deduce l’inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale, per non essere stata dichiarata l’estinzione del reato per
prescrizione.
Quanto al suddetto motivo proposto, rileva la Corte che, in tema di
ricettazione, l’ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell’art. 648 cod. pen.
non costituisce un’autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza
attenuante speciale, con la conseguenza che, ai fini dell’applicazione della
prescrizione, deve aversi riguardo alla pena per il reato base e non a quella per
l’ipotesi attenuata (Sez. U. n. 9567 del 21/4/1995, Cosmo, Rv. 202003; sez. 2 n.
38803 del 14/10/2008, Geminiani, Rv. 241450). Pertanto il termine massimo di
prescrizione, considerata anche la recidiva ritenuta dal giudice di appello, non
era ancora decorso al momento della pronuncia della Corte d’Appello.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag/ento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 24 giugno 2014

C 333,33 di multa, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1,

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