Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35531 del 24/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35531 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAIU GIORGIO N. IL 22/02/1979
avverso la sentenza n. 582/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
03/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 24/06/2014
R.G. 40338/2013
Considerato che:
Saiu Giorgio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari
del 3/7/2013, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari del
9/12/2010, previa dichiarazione di non doversi procedere per in reato di cui al
capo b), perchè estinto per prescrizione, rideterminava la pena inflitta per I
restanti reati in mesi sette e giorni venti di reclusione, chiedendone
duole che la Corte territoriale si è rifatta acriticamente alle motivazioni del primo
giudice e che siano state negate le attenuanti generiche e sia stata ritenuta
susssistente la recidiva.
Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello, che si è limitata, quanto ai reati di cui ai
capi a) e b), a ridurre la pena. In sostanza si ripropongono questioni di mero
fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a
fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; segnatamente dalla
lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione
delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un logico
apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della
sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in
ordine ai fatti ascritti; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze
probatorie in base alle quali si era addivenuti all’identicazione dell’imputato.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità
(Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del
24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). Si tratta, poi, di questioni che erano già state
proposte in appello e sulle quali la Corte si è già pronunciata in maniera
esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ed in punto di diritto occorre rilevare
che la sentenza di primo grado e quella di appello, quando non vi è difformità
sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto
organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare
riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di
appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare
per relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non
oggetto di specifiche censure (sez. 1, n. 4827 del 18/3/1994, Rv. 198613; Sez. 6
n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073).
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; si
Quanto poi alla mancata concessione delle attenuanti generiche, si è fatto
riferimento ai precedenti risultanti dal certificato penale. E sul punto,
conformemente all’orientamento espresso più volte da questa Corte, deve
rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice
con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione,
di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può
essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico
dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. Il n.
3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego
della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
L’applicazione della recidiva non era oggetto di specifica doglianza sollevata con I
motivi di appello.
Per le su esposte considerazioni, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 24 giugno 2014
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse