Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35530 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35530 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARROZZA MARIO N. IL 19/07/1953
avverso la sentenza n. 2096/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del
10/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/06/2014

I.

R.G. 40326/2013

Considerato che:
Carrozza Mario, a mezzo del proprio difensore di fiducia avv. Ettore
Marcarelli, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del
10/5/2012, confermativa della sentenza di condanna resa dal Tribunale di
Ancona il 20/10/2005, con la quale è stato condannato alla pena di anni9 due e
mesi otto di reclusione ed € 1.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110,

lett. b) ed e) cod. proc. pen.; deduce la violazione dell’art. 648 bis nonche la
carenza e l’illogicità della motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica
del fatto che, inquadrato nell’ambito della violazione dell’art. 648 cod. pen.
avrebbe imposto la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
Osserva la Corte che il ricorso è, da un lato, privo della specificità
prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro,
manifestamente infondato: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni
dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Deve,
infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la
sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano
formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in
maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne deriva, in ipotesi di
riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la
impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 606, terzo
comma, ultima parte, cod. proc. pen. Segnatamente la Corte territoriale, nel
confermare la sentenza di primo grado, si è adeguata al costante orientamento
della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, integra il reato di riciclaggio
lo spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successiva vendita
e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva qualora l’agente
ponga in essere altre attività idonee ad ostacolare l’identificazione della
provenienza del bene /sez. 2 n. 11895 del 17/2/2009, Rv. 244379).
Le su esposte considerazioni impongono di dichiarare inammissibile il
ricorso.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1000,00;
PQM

KtA,

648 bis cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1,

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 24 giugno 2014
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