Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35529 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35529 Anno 2014
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. Pinna Gioconda, nata a Cagliari il 27/11/1971
2. Putzu Piergiorgio, nato a Segariu il 21/04/1956

avverso la sentenza del 26/02/2013 della Corte dì appello di Cagliari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eduardo V.
Scardaccione, che ha conduso per il rigetto dei ricorsi;
udito per Pinna l’avv. Anna Jennifer Manca e per Putzu l’avv. Antonio Verdone,
che hanno concluso per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 26 novembre 2009, il Tribunale di Cagliari
dichiarava Gioconda Pinna e Piergiorgio Putzu colpevoli del reato di cui agli artt.
110, 316-bis cod. pen., per avere, in concorso tra loro, la Pinna nella qualità di
Presidente della Cooperativa sociale “Agricola Segariu”, soc. coop. a r.I., – carica

Data Udienza: 10/06/2014

ricoperta dal 27 febbraio 2002 al 30 giugno 2003 – e il Putzu nella medesima
qualità – carica ricoperta dal 3 luglio 2003 al 29 giugno 2006 – omesso di
destinare alla finalità specifica dell’incentivazione dell’attività di apicoltura per la
produzione di miele tipico e a quella della produzione e raccolta di erbe
aromatiche la sovvenzione di euro 36.150 erogata dal Comune di Segariu,
utilizzando anzi tale sovvenzione nell’allevamento di suinetti e in altro (fatto
accertato il 16 ottobre 2006).
Gli imputati venivano inoltre condannati al risarcimento dei danni subiti dalla

2. A seguito di impugnazione dei predetti imputati, con la sentenza in
epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di primo grado,
dichiarava non doversi procedere nei confronti dei medesimi per intervenuta
prescrizione del reato, confermando le statuizioni civili.
Osservava la Corte di appello che era incontroverso in punto di fatto che il
Comune di Segariu, con delibera n. 47 del 30 novembre 2001, aveva destinato
parte di un contributo regionale assegnato ai sensi dell’art. 19 della I.r. n. 37 del
1998 e dell’art. 4, comma 10, della Lr. n. 6 del 2001, per l’incremento
dell’occupazione nelle zone disagiate, alla partecipazione al capitale di
costituzione di una società cooperativa finalizzata alla valorizzazione di terreni
comunali con attività di apicoltura per la produzione di miele tipico e per la
produzione e raccolta di erbe aromatiche.
A seguito di espletamento di gara pubblica, con delibera n. 44 dell’8 agosto
2002, il predetto Comune aderiva, in qualità di socio sovventore, alla
Cooperativa sociale “Agricola Segariu“, costituitasi il 27 febbraio 2002,
aggiudicatrice della gara, impegnandosi a sottoscrivere azioni fino alla
concorrenza di euro 36.151,98 per la suddetta attività di apicoltura e di
produzione di erbe aromatiche.
La sovvenzione veniva materialmente erogata alla predetta cooperativa in
due tempi, con atti del 14 agosto 2002 – per euro 18.100 – e del 19 settembre
2002 – per euro 18.050, e quindi per la somma complessiva di euro 36.150 circa.
A seguito di accertamenti della Guardia di Finanza nel corso dell’anno 2006,
veniva riscontrato che tale sovvenzione aveva ricevuto destinazioni del tutto
differenti, quali l’allevamento di suinetti da latte, spese di avviamento della
cooperativa, pagamento di un canone annuo per l’affitto di un’azienda agricola e
spese per la stipula di un contratto preliminare per l’acquisto della medesima
azienda, pagamento degli stipendi dei dipendenti e altro.
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parte civile Comune di Segariu.

Ad avviso della Corte di appello, di tale accertato sviamento della
destinazione alla quale era vincolata la sovvenzione, integrante il reato
contestato, dovevano ritenersi responsabili la Pinna e il Putzu, che si erano
avvicendati nella carica di Presidente della cooperativa, la prima dal 27 febbraio
2002 al 30 giugno 2003, e il secondo dal 3 luglio 2003 al 29 giugno 2006, e non
avevano ottemperato alla prescrizione contenuta nel bando di gara secondo cui
la realizzazione degli interventi finanziati doveva avvenire entro il termine di
dodici mesi dalla erogazione della sovvenzione, e cioè al più tardi entro il 19

ricevuto dal Comune di Segariu un altro finanziamento per euro 77.000 destinato
all’attività di allevamento dei suinetti da latte.
Osservava poi la Corte di appello, con riferimento ai motivi aggiunti proposti
dal Putzu, che l’azione civile non poteva dirsi prescritta, perché seppure il
Comune di Segariu si era costituito oltre il termine di cinque anni dal fatto
illecito, a tale termine, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
dovevano estendersi le cause di interruzione previste per l’azione penale, e in
particolare quella costituita dall’atto di esercizio dell’azione penale, intervenuto
prima della scadenza di detto termine.
In ogni caso l’eccezione era tardiva, in quanto proposta solo con i motivi
aggiunti.

3. Ricorrono per cassazione i predetti imputati, che si dolgono della residua
conferma della loro responsabilità civile.

4. Il difensore della Pinna, avv. A. Jennifer Manca, con unico motivo,
denuncia la illegittima affermazione della responsabilità civile, dal momento che
la Pinna non aveva mai gestito autonomamente la società, posto che ogni
decisione circa la gestione veniva assunta dall’assemblea dei soci alla quale
partecipava il Comune di Segariu, in persona del Sindaco pro tempore Bruno
Silenu. Il Comune non poteva dunque dirsi vittima della mancata destinazione
della sovvenzione all’attività prevista nella delibera, ma coinvolto nella
inosservanza di questa.
Conseguentemente, la Pinna non poteva essere chiamata a rispondere del
danno che il Comune avrebbe subito o comunque essa dovrebbe risponderne
solo in misura largamente parziale.

5. Il Putzu, con atto personalmente sottoscritto, deduce i seguenti motivi.
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settembre 2003; il tutto nonostante che la medesima cooperativa avesse

5.1. Violazione della legge penale, atteso che la mera inattività
nell’impiegare il finanziamento alla destinazione per il quale esso è stato erogato
non integra la fattispecie di cui all’art. 316-bis cod. pen., e nella specie, nel
momento in cui il Putzu era subentrato nella carica di responsabile della
produzione, e cioè solo nel gennaio 2003, la disponibilità residua si era ridotta a
circa 4.000 euro, di per sé inidonea all’impiego per il quale la sovvenzione era
stata erogata.
5.2. Analoghe considerazioni valevano a evidenziare anche un vizio di

5.3. Violazione di legge in punto di mancato accertamento della prescrizione
dell’azione civile, che avrebbe dovuto essere proposta nel termine di cinque anni
dal fatto illecito a norma dell’art. 2947, comma primo, cod. civ.
5.4. Violazione di legge in punto di ritenuta tardività dell’eccezione di
prescrizione dell’azione civile, dal momento che il relativo capo era stato
implicato dall’appello proposto contro quello relativo all’affermazione di
responsabilità penale, come previsto dall’art. 574, comma 4, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.

2. Con riguardo al motivo di ricorso proposto dalla Pinna, va osservato che
non riveste rilievo la deduzione secondo cui anche il Comune di Segariu, che
partecipava alla gestione sociale per mezzo del Sindaco pro tempore, doveva
ritenersi coinvolto nella inosservanza relativa alla destinazione della sovvenzione
erogata per finalità di apicoltura. Ciò evidentemente non vale a elidere la
responsabilità della Pinna, che nella qualità di Presidente della cooperativa aveva
distratto le somme erogate verso impieghi diversi.
D’altro canto, stando proprio alla deduzione della ricorrente, eventuale
soggetto corresponsabile del mancato impiego della sovvenzione allo scopo per il
quale essa era stata erogata non poteva certo dirsi il Comune, ma semmai la
persona fisica (il sindaco Bruno Silenu) intervenuta per conto dell’ente
nell’amministrazione della cooperativa, posizione in ordine alla quale il Tribunale
di Cagliari peraltro non ha ravvisato sufficienti elementi probatori idonei a
sorreggere un’affermazione di responsabilità.

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motivazione a carico della sentenza impugnata.

3. Con riguardo al ricorso del Putzu, va osservato che il limitato arco
temporale entro cui va ristretta la condotta ad esso contestata potrà semmai
assumere rilievo in sede civile ai fini della quantificazione del risarcimento dei
danni ad esso riferibile nell’ambito dei rapporti interni nascenti dalla
responsabilità solidale con la Pinna o con altri soggetti per i quali, sempre in sede
civile, possa eventualmente essere affermata la responsabilità (vedi per il
principio, sia pure in fattispecie del tutto diversa, Sez. 5, n. 29342 del
20/04/2007, Larizza, Rv. 237256).

infondata, dovendosi ribadire, conformemente a quanto osservato nella sentenza
impugnata, che l’azione civile esercitata nel processo penale soggiace alle regole
proprie della prescrizione penale, sicché ad essa sono applicabili le norme sulla
sospensione e sulla interruzione proprie della disciplina penalistica, con la
conseguenza che l’azione civile in tale sede esercitata fruisce non solo del
termine di prescrizione ordinario ma anche del prolungamento dei termini
conseguente alle cause di sospensione o interruzione (ex plurimis, Sez. 5, n.
12587 del 26/02/2013, Di Ielsi, Rv. 254643; Sez. 5, n. 11961 del 21/06/2012,
dep. 2013, Carino, Rv. 256281; Sez. 4, n. 38773 del 12/07/2011, Fantozzi, Rv.
251432; Sez. 1, n. 3601 del 20/12/2007, dep. 2008, Gallo, Rv. 238369); come
nella specie deve ritenersi essere avvenuto in base agli eventi interruttivi cui
hanno fatto cenno i giudici di merito e che non sono stati contestati.
4. Al rigetto dei ricorsi segue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/06/2014.

Quanto alla deduzione di prescrizione dell’azione civile, essa appare

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