Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35527 del 07/08/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 35527 Anno 2014
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da

GALAL Hassan Dara, nato a Bagdag (Iraq) il 1°/01/1979,

avverso la sentenza in data 24 giugno 2014 della Corte di appello di Trieste nel
proc. n. 20/2014 Reg. Gen. Estr.

Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 agosto 2014 dal
consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
sentito il pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del
sostituto procuratore generale, Enrico Delehaye, il quale ha chiesto il rigetto del
ricorso;
sentito il difensore dell’imputato, avvocato Fabio Salvati, il quale ha chiesto
raccoglimento del ricorso.

RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 giugno 2014 la Corte di appello di Trieste ha
dichiarato sussistenti le condizioni per raccoglimento della domanda di consegna

Data Udienza: 07/08/2014

di Gala! Hassan Dara, cittadino di nazionalità irachena, avanzata con mandato di
arresto europeo (M.A.E.) del Tribunale (rectius: Pretura) di Monaco di Baviera, in
data 13 marzo 2014, nell’ambito di procedimento in fase istruttoria, con
riferimento a quasi tutti i reati indicati nella richiesta: favoreggiamento, in più
circostanze, a far tempo dalla prima metà del 2010, dietro pagamento,
dell’ingresso clandestino di cittadini extracomunitari nell’Unione europea, accolti

La richiesta di consegna, invece, è stata respinta con riguardo allo specifico
reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui al capo IV di
accusa indicato nel M.A.E. e al delitto di associazione per delinquere finalizzata
all’introduzione illegale di cittadini di paesi terzi nell’Unione europea di cui al
medesimo M.A.E., poiché, per tali fatti, il Galal era stato già giudicato e
condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro
centottantamila di multa, e all’ulteriore pena di un anno di reclusione ed euro
trentamila di multa, irrogata in aumento di quella precedente, ex art. 81, comma
secondo, cod. pen., con sentenze, rispettivamente, della Corte di appello di
Milano del 7 maggio 2012, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
divenuta irrevocabile il 22 giugno 2012, e del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Trieste in data 31 luglio 2012, irrevocabile dal 21 dicembre 2012.
Conseguentemente, essendo stato il Galal arrestato il 30 aprile 2014 e
dovendo darsi esecuzione alle sentenze irrevocabili di condanna emesse dai
giudici italiani, la Corte distrettuale ha ravvisato, limitatamente ai suddetti reati,
la causa legittimante il rifiuto della consegna prevista dall’art. 18, lett. m), della
legge n. 69 del 2005, e, ai sensi dell’art. 24, comma 1, della stessa legge, ha
disposto il rinvio della consegna al termine dell’esecuzione delle pene già subite.
L’accordo tra l’Italia e la Repubblica federale di Germania del 24 ottobre
1979, ratificato nel nostro paese con legge 11/12/1984, n. 969, e non vanificato
dalla legge n. 69 del 2005, consentiva, invece, secondo la Corte distrettuale, la
consegna differita del Galal allo Stato emittente per gli altri reati indicati nel
M.A.E. che non erano stati già giudicati dalle Autorità italiane, benché commessi
anche in territorio italiano, come da giurisprudenza di legittimità richiamata in
sentenza.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Gaial
personalmente, il quale deduce tre motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia l’inosservanza e/o erronea applicazione
dell’art. 18, lett. p), legge 22/04/2005, n. 69.

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in Milano e da qui trasportati nei paesi del Nord Europa.

Le condotte contestate nei capi di imputazione indicati nel M.A.E. sarebbero,
tutte, attinenti all’attività di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
attribuita al Galal, la quale si sarebbe svolta interamente in Milano, dove
l’interessato accoglieva gli immigrati; procurava loro alloggio provvisorio nelle
cosiddette safehouse; e, quindi, ne curava la sistemazione nei vari automezzi a
bordo dei quali raggiungevano i paesi del nord Europa.

quali il Galal era stato già condannato dai giudici italiani, sarebbero soggetti alla
giurisdizione italiana, poiché commessi almeno in parte nel territorio nazionale, e
la consegna avrebbe dovuto essere rifiutata a norma dell’art. 18, lett. p), della
legge n. 69 del 2005, come già interpretato da questa Corte di cassazione (citata
sentenza n. 16115 del 2012).
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa e/o incompleta
motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. H dell’Accordo
bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con legge 11 dicembre
1984, n. 969.
Posto che, secondo la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata,
è ancora applicabile il suddetto Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre
1979, il cui articolo II prevede che lo Stato richiesto possa concedere
l’estradizione per fatti soggetti alla sua giurisdizione, se l’estradando viene
consegnato per altri fatti e se sembra opportuno di farlo giudicare, allo stesso
tempo, dall’Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, nel caso di specie la Corte
di appello avrebbe omesso di indicare le ragioni di opportunità per cui il Galal
avrebbe dovuto essere giudicato dall’Autorità giudiziaria tedesca per tutti i fatti a
lui ascritti nel M.A.E., tenuto conto della similarità delle fattispecie criminose
ipotizzate per gran parte delle quali, commesse dal settembre al dicembre 2010,
il ricorrente era stato già definitivamente giudicato dall’Autorità italiana.
Al riguardo, la Corte territoriale avrebbe fatto erronea applicazione del
precedente giurisprudenziale, pur diffusamente richiamato (sentenza n. 5750 del
2014 della sezione VI di questa Corte), essendo esso pertinente a fatti
commessi, almeno in parte, nel territorio italiano per i quali, tuttavia,
diversamente dal caso in esame, non era stata assunta alcuna iniziativa
investigativa e tanto meno giudiziaria dall’autorità nazionale destinataria della
richiesta di consegna da parte dell’autorità tedesca davanti al quale, invece, il
procedimento penale era già in stato di avanzato svolgimento.
Aggiunge il Galal che la sua consegna all’Autorità della Repubblica federale
di Germania, per fatti strettamente connessi a quelli già oggetto dei processi
subiti in Italia, lo priverebbe della possibilità di usufruire della disciplina del reato
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Conseguentemente tutti gli illeciti ipotizzati nel M.A.E., per gran parte dei

continuato e, quindi, di ottenere un trattamento sanzionatorio più mite con
violazione del principio del favor rei, costituente ulteriore argomento contrario
all’opportunità della consegna in base al suddetto Accordo bilaterale tra Italia e
Germania.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza e/o erronea
applicazione dell’art. 18, lett. v), legge n. 69 del 2005.

solo genericamente descritti: episodi di cui al capo I, (nn. 1, 2 e 3), al capo V (n.
7), al capo VI (n. 8) e al capo VII (n. 9), e, come tali, non consentirebbero di
ravvisare lo specifico addebito mosso al Galal.
Conseguentemente il provvedimento emesso dalla Pretura di Monaco di
Baviera sarebbe contrario ai principi fondamentali del nostro ordinamento
giuridico che impongono la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per
l’applicazione delle misure cautelari.

Per tutti i motivi suddetti la consegna avrebbe dovuto essere rifiutata e la
sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per averla illegittimamente
disposta, sia pure parzialmente e con rinvio.
In subordine, il ricorrente richiede l’annullamento della sentenza
limitatamente alla disposta consegna con riguardo ai capi d’imputazione I
(numeri 1, 2 e 3), V (n. 7), VI (n. 8) e VII (n. 9) del M.A.E., denunciati come
generici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
1.1. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente,
posto che il ricorrente non formula un’esplicita eccezione di ne bis in idem e,
comunque, dal confronto tra i reati contestati nelle sentenze irrevocabili di
condanna, già subite dal Gala! in Italia, e i capi di imputazione riportati nel
mandato di arresto cautelare, emesso il 13 marzo 2014 dalla Pretura di Monaco
di Baviera, non risulta una perfetta sovrapponibilità dei fatti contestati al
ricorrente nelle rispettive sedi.
Essendo, tuttavia, pacifico che anche le condotte ipotizzate nel mandato di
arresto dell’Autorità tedesca furono poste in essere almeno in parte in territorio
italiano, come riconosciuto dalla Corte distrettuale e come si evince dalla
descrizione del fatto a pagina 2 del medesimo mandato (il Galal,
nell’organizzazione criminale, aveva il compito di accogliere gli immigrati
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I fatti descritti nel M.A.E., per i quali è stata disposta la consegna, sarebbero

clandestini in Milano, di accompagnarli in alloggi provvisori all’interno del
capoluogo milanese, e, quindi, nei luoghi in cui venivano caricati a bordo di
mezzi per il successivo trasporto in Germania e in Scandinavia), il tema della
presente impugnazione, alla luce della ritenuta applicabilità dell’Accordo italotedesco del 24 ottobre 1979, si risolve, come enunciato nel secondo motivo di
ricorso, nella verifica della ricorrenza dei requisiti previsti dal detto Accordo,

Galal limitatamente ai reati per i quali non era stato già giudicato in Italia e
previa espiazione delle pene quivi subite.
E, con riguardo a tale nodo cruciale della decisione adottata, deve convenirsi
con il ricorrente sulla totale mancanza di motivazione.
La Corte di appello, infatti, si è limitata a riportare pressoché testualmente
l’argomentazione in diritto della giurisprudenza di questa Corte, secondo la
quale, in tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna
riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio
estero, la sussistenza del motivo di rifiuto previsto dall’art. 18, comma 1, lett.
p), legge 22/04/2005, n. 69, deve essere valutata alla luce dell’art. 31, comma
2, della Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, il quale fa salvi
eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali, vigenti al momento della sua
adozione e volti a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna della
persona richiesta, quali sono stati ritenuti gli accordi tra la Repubblica italiana e
la Repubblica federale di Germania aggiuntivi alla Convenzione europea di
estradizione del 13 dicembre 1957 e alla Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, firmati a Roma il 24 ottobre
1979 e ratificati con Legge 11 dicembre 1984, n. 969 (Sez. 6, n. 5750 del
04/02/2014, dep. 05/02/2014, Ahmetovic, Rv. 258632; conformi: n. 45524 del
2010 Rv. 248717, n. 20281 del 2013 Rv. 257024).
L’articolo II dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di
Germania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre
1957 ed inteso a facilitarne l’applicazione, dispone testualmente che: “Lo Stato
richiesto, (…), ha la facoltà di concedere l’estradizione per fatti soggetti
alla sua giurisdizione, se l’estradando viene consegnato per altri fatti, e se
sembra opportuno di farlo giudicare allo stesso tempo da un’Autorità giudiziaria
dello Stato richiedente”.
Nella sentenza impugnata manca completamente la rappresentazione delle
ragioni di opportunità che giustificano, dopo la doppia condanna alla complessiva
pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre alla multa, subita dal Gala!
in Italia per fatti in parte identici a quelli oggetto del procedimento penale in fase
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ratificato con legge n. 969 del 1984, a sostegno della disposta consegna del

di indagini preliminari, pendente in Germania, la consegna dello stesso Galal
all’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione per fatti connessi a quelli già
giudicati dall’Autorità italiana e commessi, almeno in parte, in territorio italiano.
Tale carenza totale di motivazione sulle ragioni di opportunità della
consegna, nelle specifiche condizioni date di cui sopra, impone dunque
l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra

1.2. Il terzo motivo di ricorso circa la genericità delle contestazioni
contenute nel mandato di arresto è infondato, come si evince dalla lettura
dell’atto nella sua integrità > che descrive puntualmente le condotte attribuite al
Galal e specificamente individua le persone straniere favorite nel loro ingresso
clandestino prima in Italia e, da qui, in Germania.

2. Segue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio nei termini già
indicati.
La cancelleria curerà l’immediata trasmissione di copia del presente
provvedimento al Ministro della giustizia, a norma dell’art. 22, comma 5, legge
n. 69 del 2005.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di
appello di Trieste.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge
n. 69 del 2005.

Così deciso, in Roma, il 7 agosto 2014.

sezione della Corte di appello di Trieste che dovrà colmare l’evidenziata lacuna.

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