Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35526 del 19/08/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 35526 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

sui ricorsi proposto da
1) De Silvio Giuliano nato a Colleferro il 23/8/1981
2) Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila
avverso la sentenza, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., dal
Tribunale di Teramo in data 15/1/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
lette le conclusioni del RG. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
il ricorso presentato da De Silvio Giuliano ed accogliersi il ricorso proposto
dal P.G. presso la Corte di Appello di L’Aquila.

RITENUTO IN FATTO

1. De Silvio Giuliano ricorre avverso la sentenza, in data 15/1/2013, del
Tribunale di Teramo, con la quale, gli è stata applicata la pena, concordata
tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni due di reclusione ed C
600,00 di multa per i reati a lui ascritti di cui agli artt. a) 110, 628 commi 1
e 3 n. 1, 61 n. 5 cod. pen. b) 110, 582, 585 in relazione all’art. 576 comma
1 n. 1 cod. pen. con la recidiva reiterata specifica, chiedendone

1

e

Data Udienza: 19/08/2013

l’annullamento per i seguenti motivi:
1.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla erronea
qualificazione giuridica del fatto contestato al capo a) ed all’eccessività
della pena applicata.

2. Contro la medesima sentenza ricorre anche il Procuratore Generale
presso la Corte d’Appello di L’Aquila, sollevando il seguente motivo:

in relazione agli artt. 69 comma 4 e 99 comma 4 cod. pen.; rileva, al
riguardo, che il giudice, nel recepire l’accordo fra le parti, ha valutato le
attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva reiterata contestata
all’imputato e ciò in violazione del divieto di cui all’art. 69 comma 4 cod.
pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso proposto dal RG. risulta fondato e deve essere, pertanto,
accolto. Difatti dalla sentenza impugnata risulta che il giudice, nel recepire
l’accordo intervenuto dalle parti, ha ritenuto di concedere le attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti ed alla recidiva
contestata ai sensi dell’art. 99 comma 4 cod. pen. Ciò risulta palesemente
in contrasto con il divieto previsto dall’art. 69 comma 4 cod. pen. nella
formulazione vigente a seguito della novella introdotta con la legge
252/2005, operante, secondo il costante orientamento di questa Corte,
condiviso dal Collegio, nelle ipotesi in cui il giudice in concreto ritenga di
dovere disporre l’aumento di pena per la recidiva ovvero nelle ipotesi in cui
detto aumento sia obbligatorio per essere il delitto compreso nell’elenco di
cui all’art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen. (sez. 5 n. 13658 del
30/1/2009, Rv. 243600; sez. 5 n. 22871 del 15/5/2009, Rv. 244209).
Difatti, come sostenuto dalle sezioni unite di questa Corte, in presenza
della rituale contestazione ad opera del RM. della recidiva, ai sensi di uno
dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a
verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di
riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (sez. U n.
35738 del 27/5/2010, Rv. 247838). E nell’ipotesi in cui il giudice, in
applicazione dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale (sent. n. 192 del

2

violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.,

2007 e n. 92 del 2008) ritenga di escludere che la contestata recidiva sia,
di per sé, sintomo di una maggiore capacità delinquenziale, deve
adeguatamente motivare al fine di escludere il previsto aggravamento di
pena. Nel caso di specie nella sentenza impugnata manca qualsiasi
motivazione idonea a giustificare la mancata applicazione dell’aumento
previsto per la recidiva e quindi l’operatività del divieto previsto dall’art. 69
comma 4 cod. pen. che esclude, appunto, la possibilità di applicare le
attenuanti con giudizio di prevalenza sulle ritenute circostanze aggravanti

quindi, illegale perché applicata in violazione di legge e tale situazione
avrebbe dovuto imporre al giudice il non accoglimento della richiesta. Di
conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio,
con trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per l’ulteriore corso.

4. Il motivo di ricorso proposto dall’imputato risulta generico, non avendo il
ricorrente indicato concreti elementi a sostegno della sua responsabilità in
ordine ad un reato diverso da quelli oggetto di contestazione e risultando
corretta la qualificazione giuridica del fatto così come recepita nell’accordo
tra le parti ratificato dal giudice con la sentenza impugnata. Deve, al
riguardo rilevarsi che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
adeguato al contenuto nell’accordo tra le parti e la possibilità di ricorrere
p

cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuta in

sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui
sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui
reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa
qualificazione presenti margini di opinabilità (sez. 6 n. 45688 del
20/11/2008, Bastea, Rv. 241666; sez. 4 n. 10692 del 11/3/2010,
Hernandez, Rv. 246394). Le ora esposte considerazioni impongono la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal De Silvio. Ne
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dello stesso al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1500,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso del De Silvio che condanna al pagamento

3

e, per quel che qui rileva, sulla recidiva. La pena patteggiata risulta,

delle spese processuali e della somma di C 1500,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Annulla la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso del RG., senza
rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo per l’ulteriore
corso.

Roma, 19 agosto 2013

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