Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35525 del 07/08/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. F Num. 35525 Anno 2014
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da

BRINDUSESCU Ilie Danut, nato a Dragasani (Vilcea-Romania) il 27/06/1980,

avverso la sentenza in data 20 maggio 2014 della Corte di appello di Bari nei
procedimenti riuniti n. 8/2012, n. 21/2012 e n. 8/2014 Reg. MAE.

Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 agosto 2014 dal
consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
sentito il pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del
sostituto procuratore generale, Enrico Delehaye, il quale ha chiesto
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
rilevato che il difensore del ricorrente non è comparso.

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 20 maggio 2014, emessa
all’esito di lunga istruttoria nei procedimenti riuniti n. 8/2012, n. 21/2012 e n.
8/2014, ha accolto le richieste di consegna di Brindusescu Ilie Danut, ritenuto la

Data Udienza: 07/08/2014

stessa persona fisica indicata negli atti col cognome “Miclescu”, avanzate dal
Tribunale di Craiova, in Romania, per l’esecuzione di due sentenze di condanna,
oggetto di distinti mandati di arresto europeo (d’ora in avanti abbreviati nella
sigla MAE): a) sentenza pronunciata il 14/10/2010 dal Tribunale di Dolj,
confermata dalla sentenza della Corte di appello di Craiova del 17/12/2010, di
condanna di Miclescu Ilie Danut alla pena di anni sette di reclusione per i reati di

Filiasi (oggetto di MAE registrato col n. 8/2012); b) sentenza di condanna alla
pena di anni uno di reclusione, emessa dal Tribunale di Craiova il 23/06/2011,
nei confronti dello stesso Miclescu, per il reato di guida senza patente,
commesso il 2/09/2009 e 1’11/02/2009 in Craiova (oggetto di due distinti MAE,
pervenuti a distanza di tempo l’uno dall’altro, registrati coi numeri 21/2012 e
8/2014).
Contestualmente alla decisione di consegna la Corte ha disposto l’immediata
applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del
Brindusescu (Miclescu), al fine di assicurarne la consegna all’Autorità richiedente.
A sostegno della decisione la Corte ha addotto, nella parte di interesse in
questa sede, che non sussistevano dubbi sull’identità fisica tra la persona
indicata nelle sentenze di condanna col cognome “Miclescu” e quella identificata
in Italia col diverso cognome “Brindusescu”, tenuto conto dei seguenti elementi:
a) informazioni e documenti trasmessi dall’Autorità rumena, attestanti il
matrimonio contratto dal “Miclescu”, in Romania, con donna avente il cognome
“Brindusescu” e l’assunzione da parte del marito, come consentito dalla legge
rumena, del cognome della moglie; b) corrispondenza delle immagini
fotografiche del “Miclescu”, inviate dall’Autorità rumena, ai rilievi fotografici del
“Brindusescu”, arrestato in Italia il 16 marzo 2012 e rimesso in libertà il
successivo 7 giugno per il prolungamento istruttorio del procedimento di
consegna attiva: tale corrispondenza fotografica è stata accompagnata
dall’espresso riconoscimento, da parte della Corte distrettuale, di alcuni
mutamenti fisiognomici nelle persone effigiate, che sono stati attribuiti al
passaggio del tempo e apprezzati come non alteranti le principali caratteristiche
somatiche ritenute conformi nei documenti fotografici comparati; c) coincidenza
delle generalità del Brindusescu, arrestato in Italia, con quelle del Miclescu,
ricercato in Romania; d) evidente somiglianza, secondo la Corte distrettuale, tra
le impronte papillari prelevate al Brindusescu in Italia, all’atto del suo arresto, e
quelle trasmesse dall’Autorità giudiziaria rumena su richiesta del giudice italiano,
evincibile in particolare per le dita anulare e mignolo della mano destra, ma

2

rapina a mano armata e violazione di domicilio, commessi il 7 marzo 2008 in

rilevabile, secondo la Corte d’appello, anche per le altre dita nonostante
l’insufficiente pressione di alcune impronte sulla carta.
A sostegno, poi, dell’arresto del Brindusescu (Miclescu), disposto
consensualmente alla consegna dopo oltre due anni dall’inizio del procedimento,
la Corte distrettuale ha addotto, testualmente, “di dover disporre nuovamente la
custodia cautelare” della persona richiesta, “ad evitare che si sottragga con la

2. Avverso tale sentenza e contestuale ordinanza applicativa della misura
cautelare della custodia in carcere ha proposto due distinti atti di ricorso per
cassazione il Brindusescu tramite il difensore, avvocato Antonio Contaldi del foro
di Bari, che sviluppa sei motivi di censura della decisione di consegna e due
motivi di impugnazione dell’ordinanza di applicazione della misura custodiale.
Tali motivi, per esigenze di economia espositiva, saranno illustrati insieme
alle considerazioni in diritto di questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso avverso la sentenza e le corrispondenti osservazioni di
questa Corte sono, nell’ordine, i seguenti.
1.1. Violazione della legge 22/04/2005, n. 69, art. 10, comma 4, per
omesso avviso al difensore della fissazione dell’udienza camerale per la decisione
sulla richiesta di consegna, con la conseguente nullità assoluta della decisione
adottata in violazione del diritto di difesa.
Tale censura è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il difensore
di fiducia del Brindusescu, nella persona dell’avvocato Antonio Contaldi, autore
dell’attuale ricorso, risulta essere stato presente alle udienze di trattazione del
procedimento senza sollevare alcuna eccezione circa il mancato avviso, donde la
sicura sanatoria della pretesa nullità a norma dell’art. 184, comma 1, cod. proc.
pen.
1.2. Nullità della sentenza per evidente violazione del principio “ne bis in
idem”, posto che il MAE più recentemente registrato nel procedimento recante il
numero 8/2014 è pertinente al medesimo titolo di condanna (sentenza
23/06/2011 del Tribunale di Craiova) del MAE già registrato nel procedimento
numero 21/2012, e la Corte distrettuale, nel riunire i due procedimenti, non
avrebbe dato atto di tale identità e non avrebbe esplicitamente respinto la
richiesta più recente identica a quella precedente, sicché il Brindusescu
risulterebbe estradato due volte per la stessa condanna.
3

C)/(Q—–

fuga alla consegna”.

Tale censura è inammissibile per manifesta infondatezza, giacché la richiesta
di consegna è stata espressamente accolta per l’esecuzione di due sentenze di
condanna e non di tre: quella emessa dal Tribunale di Craiova il 23/06/2011,
oggetto del MAE reiterato di cui sopra, e quella (diversa) emessa dalla Corte di
appello di Craiova il 17/12/2010.
1.3. Violazione dell’art. 16, comma 1, della legge n. 69 del 2005, in

consegna se lo Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta della Corte
dello Stato richiedente di trasmettere le informazioni integrative, ritenute
necessarie per la decisione, entro un termine non superiore a trenta giorni.
Il procedimento, dopo la convalida dell’iniziale arresto del Brindusescu
eseguito dalla Polizia di Stato di Bitonto il 16 marzo 2012, si era protratto per
oltre due anni, fino alla decisione di consegna del 20 maggio 2014, per la
necessità di ulteriori informazioni richieste dalla Corte di appello di Bari allo Stato
di emissione, il quale, non avendo dato corso alla richiesta o avendola solo
apparentemente evasa, almeno fino al 23 maggio 2012 (data, quest’ultima, della
nota di risposta dell’Autorità rumena richiamata nella sentenza impugnata), era
incorse nel superamento del termine di trenta giorni espressamente previsto per
l’evasione della richiesta integrativa, ciò che avrebbe imposto di non dare corso
alla domanda di consegna.
Osserva la Corte che la censura è inammissibile perché manifestamente
infondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di
mandato di arresto europeo, il termine di trenta giorni, entro il quale deve
essere prodotta la documentazione integrativa di cui all’art. 16, comma 1, legge
22/04/2005, n. 69, decorre dal momento in cui la richiesta perviene all’autorità
estera e ha natura ordinatoria, non influente pertanto sulla consegna della
persona oggetto della richiesta (Sez. 6, n. 13463 del 28/03/2008,
dep. 31/03/2008, Lubas, Rv. 239425; conformi: Sez. U n. 4614 del 2007 Rv.
235350, n. 33633 del 2007 Rv. 237054, n. 25829 del 2008 Rv. 240327, n.
27326 del 2010 Rv. 247784).
1.4. Impossibilità di verificare l’irrevocabilità della sentenza del Tribunale di
Dolj che, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, emessa dal
Tribunale di Filiasi, aveva condannato il Miclescu alla pena di anni sette di
reclusione per i delitti di rapina e violazione di domicilio, per omessa
trasmissione della sentenza della Corte di appello di Craiova che, confermando
quella del Tribunale di Dolj, ne aveva determinato l’irrevocabilità. Conseguente

4

relazione all’art. 6, comma 6, della stessa legge, che impone il rifiuto della

incertezza sulla irrevocabilità della sentenza di condanna che avrebbe dovuto
determinare il rigetto della richiesta di consegna.
Anche tale motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, il MAE, di cui al procedimento n.
8/2012, fa espresso riferimento alla sentenza del Tribunale di Filiasi in data 11
febbraio 2011, n. 2, che ha disposto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di

Craiova il 17 dicembre 2010, n. 1517, recante condanna del Miclescu
(Brindusescu) alla pena di anni sette di reclusione per i reati di rapina a mano
armata e violazione di domicilio, commessi il 7 marzo 2008 in Filiasi.
Ne discende che non sussiste alcuna incertezza documentale sulla
irrevocabilità di tale condanna, come si evince dalla suddetta sentenza del
Tribunale di Filiasi in data 11 febbraio 2011 che l’ha riconosciuta, corrispondente
al nostro ordine di esecuzione.
1.5. Erroneità della decisione di accoglimento della richiesta di consegna,
persistendo consistenti dubbi circa l’identità fisica del soggetto arrestato in Italia
con le generalità di Brindusescu Ilie Danut e di quello destinatario della richiesta
di consegna, identificato nelle sentenze di condanna in Miclescu Ilie Danut.
La defatigante istruttoria, con rinnovate richieste della Corte di appello di
ulteriori informazioni e documenti ) proverebbe la perplessità del decidente sullo
spinoso problema dell’identità fisica della persona richiesta in consegna e di
quella identificata, con altro nome, in Italia.
Il trasmesso certificato di registrazione del matrimonio del Miclescu con tale
Brindusescu Cerasela, contratto il 28 novembre 2009, a seguito del quale, come
consentito dalla legge rumena, il marito avrebbe assunto il cognome della
moglie, attesta unq,unione matrimoniale con relativo mutamento del cognome
che precedette la sentenza di condanna in data 23 giugno 2011 del Tribunale di
Craiova per guida senza patente, oggetto dei due MAE riuniti che riguardano il
medesimo reato di guida senza patente, e, tuttavia, tale sentenza risulta emessa
nei confronti del Miclescu e non del Brindusescu.
Non sussisterebbe, neppure, la certezza di identità anagrafica tra i predetti
Brindusescu e Miclescu, risultando il primo nato il 27/06/1980 e il secondo in
data incerta, indicata nella predetta sentenza del 23 giugno 2011 come
corrispondente al 27/06/1980 o al 27/07/1980, con opzione per quest’ultima ed
esclusione, comunque, della patente di guida rilasciata alla persona nata nell’una
o nell’altra data giusta motivazione, in atti tradotta, della medesima decisione.

5

Dolj emessa il 14 ottobre 2010, n. 262, confermata dalla Corte di appello di

Anche la paternità del Brindusescu-Miclescu sarebbe indicata in modo
diverso nella nota 23/05/2012 del Tribunale di Filiasi (padre: Ilie) e nella scheda
segnaletica della persona arrestata in Italia a nome Brindusescu (padre: Bogan).
Tali incertezze avrebbero imposto accertamenti tecnici dattiloscopici, con la
disposizione di perizia di confronto tra i dati segnaletici provenienti dalla
Romania e quelli rilevati dalla polizia italiana.
La Corte di merito, invece, avrebbe preferito affidarsi alla proprie percezioni,

peraltro espresse anche in forma perplessa, procedendo direttamente alla
comparazione tra i rilievi fotografici e dattiloscopici pertinenti alla persona
richiesta in consegna, trasmessi dall’Autorità rumena, peraltro in fotocopie non
compiutamente leggibili, e quelli della persona presente in Italia, nella quale si è
ritenuto di identificare la prima, formulando, secondo il ricorrente, giudizi
approssimativi e apodittici, sforniti della rigorosa affidabilità tecnico-scientifica
che la delicatezza e complessità del caso avrebbe imposto.
Osserva la Corte che tale motivo è fondato.
Come si evince dalle stesse espressioni usate nella sentenza impugnata,
l’individuazione operata dalla Corte di appello non è esente da incertezze, sia con
riguardo alle foto segnaletiche messe a confronto, laddove afferma,
testualmente, che le immagini inviate dall’Autorità giudiziaria rumena,
comparate con quelle effettuate all’atto dell’arresto, “mostrano volti che,
ancorché parzialmente mutati -soprattutto quanto alla dimensione complessivaper il passaggio del tempo, non sono affatto diversi (…)”; sia, specialmente, con
riguardo alla comparazione tra le impronte papillari prelevate al Brindusescu in
Italia, all’atto dell’arresto, e quelle trasmesse dall’Autorità giudiziaria rumena,
peraltro in fotocopia, laddove, pur dando atto della “evidente somiglianza tra le
stesse, evincibile in particolare per le dita anulare e mignolo della mano destra,
ma rilevabile anche per le altre dita”, la Corte distrettuale significativamente
annota: “nonostante l’insufficiente pressione sulla carta per alcune impronte”.
Tali riserve, emergenti dal testo della medesima sentenza impugnata e
pressoché inevitabili in una comparazione condotta con metodo del tutto
empirico e non sui rilievi fotodattiloscopici in forma originale, tali non essendo le
copie trasmesse, avrebbero imposto la disposizione di una perizia tecnica per un
accertamento comparativo necessariamente rigoroso e puntuale.
1.6. La sentenza gravata, infine, secondo l’ultimo motivo di ricorso, sarebbe
illegittima nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto del ricorrente, quanto
meno, ad eseguire, in Italia, le pene detentive inflittegli dai giudici rumeni,
giusta sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 24/06/2010, dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale dell’art. 18, lett. r), della legge n. 69 del 2005,
6

9(

nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro
paese membro dell’Unione europea, il quale legittimamente ed effettivamente
abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena
detentiva nel territorio nazionale conformemente al diritto interno.
In tale situazione verserebbe il Brindusescu, stabilmente residente in Italia
da più anni, titolare di carta di identità rilasciatagli dal Comune di Bitonto;

14/02/2013; titolare di contratto di locazione di immobile in Santo Spirito-Bari,
stipulato il 2/12/2013, unitamente alla propria convivente, Cojocariu Andreea
Isabella, nel quale è stato immediatamente rinvenuto e arrestato in esecuzione
dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di appello di
Bari contestualmente alla sentenza, qui impugnata, in data 20/05/2014; padre di
figlio minore con lui convivente, nato nel 1999, che frequenta regolarmente la
scuola italiana; impegnato come muratore, a chiamata, nel nostro paese dove è
dedito ad onesto lavoro.
I predetti elementi sarebbero stati espressamente riconosciuti dalla stessa
Corte di appello di Bari, in altra ordinanza emessa il 1° febbraio 2014, nella
quale, dopo aver convalidato l’arresto subito dal Brindusescu il 31/01/2014 per il
terzo MAE, relativo alla medesima condanna per guida senza patente del
Tribunale di Craiova in data 23/06/2011, già oggetto di precedente MAE, aveva
immediatamente disposto la liberazione dell’interessato non ravvisando alcun
pericolo di fuga o altre esigenze cautelari.
Ritiene la Corte che anche il motivo appena illustrato sia fondato, essendo la
sentenza impugnata totalmente carente di esame della ricorrenza, nel caso di
specie, delle condizioni indicate nella predetta sentenza della Corte costituzionale
n. 227 del 2010 per l’esecuzione, in Italia, delle sentenze di condanna emesse
dallo Stato membro richiedente nei confronti del Brindusescu, ove riconosciuto
come la stessa persona condannata dai giudici rumeni; e ciò sebbene il
ricorrente avesse espressamente rifiutato la consegna.

2. Occorre ora procedere all’esame dei motivi di ricorso avverso l’ordinanza
applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, contenuta nella
medesima sentenza qui impugnata ed oggetto, a sua volta, di autonomo ricorso
per cassazione affidato a due motivi.
2.1. Con il primo è dedotta la violazione della legge n. 69 del 2005, artt. 9,
17 (comma 2), 21 e 22 (commi 1 e 2).
Non avendo la Corte di appello deciso sulla richiesta di consegna nel termine
di sessanta giorni dall’iniziale arresto del Brindusescu, eseguito il 16/03/2012,
7
91

munito di codice fiscale italiano, emesso dall’Agenzia delle entrate di Bari il

donde la sua legittima scarcerazione giusta ordinanza del 7/06/2012, la
medesima Corte non avrebbe potuto disporre la custodia in carcere dello stesso
Brindusescu, all’esito del procedimento di consegna, nella decisione che ha
accolto la richiesta dello Stato rumeno.
Tale censura è infondata, poiché, come già chiarito da questa Corte, in tema
di mandato di arresto europeo, il termine di sessanta giorni entro il quale, a

decisione sulla consegna, ha natura perentoria solo ai fini della durata delle
misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza
alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna
intervenuta successivamente (Sez. 6, n. 28140 del 16/07/2010,
dep. 19/07/2010, Ros, Rv. 247831; conformi: n. 2450 del 2008 Rv. 238133, n.
35290 del 2008 Rv. 240721; n. 32964 del 2012 Rv. 253424); e, neppure,
precludendo l’emissione di nuova misura coercitiva personale.
La decisione che accoglie la richiesta di consegna, ai sensi dell’art. 17 della
legge n. 69 del 2005, benché successiva alla scadenza del termine di efficacia
della misura restrittiva della libertà personale applicata dalla Corte di appello al
tempo della ricezione del mandato di arresto europeo, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 69 del 2005, o all’esito della convalida dell’arresto su iniziativa della
polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 11 e 13 della stessa legge, legittima la
reiterata applicazione della misura restrittiva della libertà personale nel caso di
riconosciuta sussistenza del pericolo di fuga, non trovando applicazione le altre
esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen.,
giusta esclusione sancita dall’art. 9, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
Segue il rigetto della censura finora esaminata in punto di legittimità, da
affermare, della misura cautelare personale applicata all’esito del procedimento
di consegna, conclusosi con raccoglimento della richiesta, nonostante la perdita
di efficacia della misura restrittiva inizialmente adottata per decorso del termine
di sessanta giorni, prorogabile non oltre novanta giorni, senza che sia stata
emessa la decisione.
2.2. E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso avverso la disposta
misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti del Brindusescu, per
mancanza di motivazione con riguardo al pericolo di fuga.
La sentenza impugnata, invero, si limita testualmente a disporre la custodia
cautelare del prevenuto per “evitare che si sottragga con la fuga alla consegna”,
senza indicare alcun elemento a sostegno della concretezza del pericolo di fuga
meramente enunciato, e ciò in contrasto con la documentazione in atti acquisita,

8

9i, 7

norma dell’art. 17, comma 2, legge n. 69 del 2005, deve essere emessa la

attestante lo stabile inserimento socio-familiare del Brindusescu nel territorio
italiano, peraltro già riconosciuto dalla stessa Corte di appello, come annotato
dal ricorrente, allorché, arrestato dalla polizia giudiziaria il 31 gennaio 2014, ai
sensi dell’art. 9 della legge n. 69 del 2005, sulla base del già ricordato MAE da
ultimo registrato nel procedimento n. 8/2014, il Brindusescu, con ordinanza del
10 febbraio 2014 emessa, previa convalida ‘ dell’arresto, è stato immediatamente

In proposito, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in
tema di mandato d’arresto europeo, la motivazione in ordine al pericolo di fuga,
che legittima l’emissione della misura cautelare ai sensi dell’art. 9, comma 5,
della legge 22/04/2005, n. 69, deve assumere connotati di concretezza, essendo
necessario che il giudizio prognostico si fondi su circostanze sintomatiche,
specifiche e rivelatrici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da
parte della persona richiesta (Sez. 6, n. 27357 del 19/06/2013,
dep. 21/06/2013, Elmazaj, Rv. 256568; conformi: n. 4052 del 2008 Rv. 238393,
n. 30047 del 2010 Rv. 247813).
Ed è evidente che, nel caso di specie, non solo tale giudizio è stato
totalmente omesso dalla Corte distrettuale, ma esso è contraddetto dagli stessi
atti acquisiti nel procedimento, i quali, solo pochi mesi prima, il

10 febbraio

2014, avevano giustificato, su ordine della medesima Corte d’appello,
l’immediata liberazione del Brindusescu per riconosciuta inesistenza del pericolo
di fuga, confermata altresì dalla circostanza che il ricorrente è stato arrestato
nella propria abitazione, in Bitonto, subito dopo l’emissione della sentenza qui
impugnata, nello stesso giorno del 20 maggio 2014.

2. Per tutte le ragioni anzidette, la sentenza impugnata deve essere,
dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari che
q” ety,
approfondiràyl istruttoria sull’identità della persona richiesta in consegna, come
da indicazioni che precedono; mentre deve essere annullata senza rinvio
l’ordinanza, contenuta nella medesima sentenza, che ha disposto il ripristino
della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del Brindusescu, del
quale va ordinata l’immediata liberazione se non detenuto per altra causa.
La cancelleria curerà gli adempimenti previsti dall’art. 626 cod. proc. pen. e
dall’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

9

liberato per insussistenza del pericolo di fuga.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla statuizione di consegna,
con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Annulla senza rinvio la stessa sentenza relativamente alla disposta misura
cautelare della custodia in carcere e ordina l’immediata scarcerazione di

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
e all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

Così deciso, in Roma, il 7 agosto 2014.

Brindusescu Ilie Danut, se non detenuto per altra causa.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA