Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35524 del 22/08/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 35524 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
FRANZETTI Marco, nato a Varese il 20/9/1972
avverso la sentenza del 25/3/2013 del Tribunale di Varese, sez. dist. di Luino,
che, su opposizione a decreto penale di condanna, previa concessione delle
circostanze attenuanti generiche ha condannato il sig. Franzetti alla pena di
9.000,00 euro di ammenda perché responsabile, quale legale rappresentante
della “Nova Edil S.r.l.” (con successiva ragione sociale “Il Pilastro S.r.l.”), di
plurime violazioni del decreto legislativo n.81 del 2008, accertate il 10/10/2008,
come segue:
a) art.97, comma 1, e art.159, comma 1, lett. a);
b) art.100, comma 3, e art. 159, comma 1, lett.a);
c) art.112 e art. 159, comma 1, lett.b);
d) art.122 e art. 159, comma 1, lett.b);
e) art.126 e art. 159, comma 1, letta);
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Enrico
Delehaye, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza senza rinvio;
udito per l’imputato l’avv. Fabio Vedani, che ha concluso chiedendo accogliersi il
ricorso.

Data Udienza: 22/08/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25/3/2013 il Tribunale di Varese, sez. dist. di Luino, su
opposizione a decreto penale di condanna e previa concessione delle circostanze
attenuanti generiche ha condannato il sig. Franzetti alla pena di 9.000,00 euro di
ammenda perché responsabile, quale legale rappresentante della “Nova Edil
S.r.l.” (con successiva ragione sociale “Il Pilastro S.r.l.”), di plurime violazioni del
decreto legislativo n.81 del 2008, accertate il 10/10/2008, come segue: a)
art.97, comma 1, e art.159, comma 1, lett. a); b)art.100, comma 3, e art. 159,

159, comma 1, lett.b); e) art.126 e art. 159, comma 1, lett.a). Dette violazioni
attengono nella sostanza a rilevanti carenze di prevenzione nella predisposizione
e nell’utilizzo dei ponteggi e delle relative strutture (assi di calpestio, parapetti,
ancoraggi, protezioni).
2. Avverso tale decisione, nonché avverso l’ordinanza dibattimentale che
rigettato la istanza di nullità del decreto di giudizio immediato per
indeterminatezza del capo d’imputazione, l’avv. Fabio Vedani ha proposto ricorso
nell’interesse del sig. Franzetti, in sintesi lamentando:
a. nullità della sentenza per errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606,
lett.b) cod.proc.pen. in quanto i giudici di merito hanno impropriamente
ritenuto correttamente notificato il verbale di contravvenzione e
prescrizione ex art.20 del d.lgs. n.758 del 1994. Detto verbale non è
stato notificato presso la sede della “Nova Edil S.r.l.”, bensì presso la
ritenuta residenza dell’amministratore in Germignaga, località ove il
ricorrente non abita più dal 2006, data del trasferimento della residenza
in

Montegrino Valtravaglia (come documentato all’udienza di

18/10/2012). Inoltre, lo stesso accertatore dell’Asl, sig. Scalone,
all’udienza del 1/10/2012 non ha saputo indicare con certezza chi abbia
ritirato le comunicazioni presso l’indirizzo di Via Mazzini in Germignaga;
b.

nullità della sentenza per vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e)
cod.proc.pen. per avere i giudici di merito erroneamente: 1) attribuito al
sig. Franzetti la qualità di amministratore unico della “Nova Edil S.r.l.”,
mentre alla data dell’accertamento tale qualifica apparteneva al sig.
lemma, come dimostrano sia l’atto notarile del successivo mese di
novembre di fusione fra la “Nova Edil” e la società “Il Pilastro”,
quest’ultima amministrata dal sig. Franzetti, sia le dichiarazioni rese dal
sig. lemma all’udienza del 3/12/2012.

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comma 1, lett.a); c) art.112 e art. 159, comma 1, lett.b); d) art.122 e art.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo risulta infondato e deve essere rigettato. Osserva la Corte
che, come evidenziato dal giudicante in corso di dibattimento, il sig. Franzetti ha
dichiarato di esser residente in Germagnasca, Via Mazzini, allorché in data
24/5/2011 affidò mandato difensivo all’avv. Ciminella, eleggendo domicilio
presso lo studio del medesimo difensore. In sede di odierne conclusioni il
(diverso) difensore ha ipotizzato che si sia trattato di mero errore, ma deve

Franzetti e non vi sono elementi per ritenere che egli abbia omesso di verificarne
il contenuto. A sostegno della non esistenza di elementi per affermare che il
ricorrente era residente in altro comune e non aveva più alcun riferimento in Via
Mazzini, la Corte rileva che il trasferimento di residenza non risulta essere
attestato dall’ente territoriale di destinazione (Montegrino Valtravaglia), ma da
una autocertificazione del ricorrente prodotta in corso di dibattimento. Tale
elemento appare superato da un argomento logico che la Corte ritiene decisivo:
come attestakral verbalizzante, le comunicazioni al sig. Franzetti furono diretta
a quella che risultava la sua residenza (Via Mazzini, appunto) e ritirate da
persona che sembra firmarsi Franzetti; se pure il teste non si è detto certissimo
nel decifrare la firma apposta sulle ricevute delle raccomandate, la disciplina
postale prevede che la raccomandata sia consegnata solo al destinatario o
persona da costui delegata che viene identificata dal funzionario incaricato. Non
sussistono, dunque, ragioni per ritenere certo o anche solo altamente probabile
che il ricorrente non abbia ricevuto gli atti notificatigli dalla pubblica
amministrazione.
2. Quanto al secondo motivo di ricorso, due sono gli elementi che risultano
certi al momento del sopralluogo: a) che sul cantiere era presente il sig. lemma,
qualificatosi come capo cantiere per delega del titolare della ditta che stava

considerarsi che siamo in presenza di atto sottoscritto personalmente dal sig.

effettuando le edificazioni; b) che tale titolare fu individuato nel sig. Franzetti.
In corso di dibattimento si sono aggiunti altri due elementi certi: a) che nel corso
dell’anno 2005, e precisamente con nota datata 13/5/2005, il sig. Franzetti su
carta intestata della “Nova Edil” nominò il sig. lemma capo cantiere con
riferimento al cantiere di costruzione delle otto palazzine interessato dal controllo
del 2008, ma tale delega non conteneva alcuna delega in tema di sicurezza; b)
che nel corso dell’esame dibattimentale il sig. lemma ha continuato a qualificarsi
capo cantiere e, a precisa domanda, ha escluso che in tale veste egli avesse
poteri di spesa. A fronte di tali univoci elementi, la produzione di un atto notarile
(datato 11/12/2008) di due mesi successivo al sopralluogo in cantiere e non
accompagnato da documentazione comprovante la evoluzione societaria della

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h

”Nova Edil” non consente in alcun modo di ritenere provato che all’epoca dei
controlli il sig. lemma fosse il legale rappresentante e titolare della società e
abbia, conseguentemente, riferito cosa non vera in ordine ai propri compiti e al
proprio ruolo; del resto nessuna domanda gli è stata posta circa la eventuale
qualità di legale rappresentante della società al momento del fatto.
A fronte di tali elementi il ricorso appare fondato su elementi non decisivi e
non meritevoli di accoglimento.
3. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere

delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22/8/2013

respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento

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