Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35524 del 07/08/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 35524 Anno 2014
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Gheorghe Nirean, nato in Romania il 17/09/1967
avverso la sentenza del 10/06/2014 della Corte d’appello di Brescia
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico
Delehaye, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 10/06/2014, ha negato la
consegna di Gheorghe Nirean all’autorità giudiziaria rumena, che ne aveva fatto
richiesta per l’esecuzione di una condanna esecutiva emessa in quel territorio dal
Tribunale di Bihor con sentenza del 27 novembre 2013, passata in giudicato e,
riqualificato il fatto quale violazione dell’art. 5 d. leg.vo 10 marzo 2000 n. 74,
riconosciuta la pronuncia ai fini penali, ha disposto l’esecuzione della pena
detentiva ivi comminata nella misura di tre anni, nel territorio dello Stato, con
l’applicazione delle pene accessorie previste nel nostro ordinamento.
2. Il difensore ha proposto ricorso con il quale si deduce violazione dell’art.
7 comma 2 I. 22 aprile 2005 n. 69, per difetto di correlazione tra la fattispecie
contestata dinanzi al giudice straniero, riguardante la mancata annotazione delle
fatture di acquisto, situazione di fatto che non integra reato nel nostro
ordinamento che prevede la fattispecie penale solo per ipotesi di condotta
fraudolenta, non ricorrente nella specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.

Data Udienza: 07/08/2014

2. Come risulta chiaro dal testo della disposizione di cui all’art. 7 I. 22
aprile 2005 n. 69 la doppia incriminabilità, che deve solitamente essere oggetto
di previa verifica nell’ipotesi di richiesta di consegna da parte dello Stato
straniero, non deve ricercarsi nei casi in cui l’autorità richiedente proceda in
materia di tasse o imposte, in quanto per tale ambito applicativo deve
esclusivamente verificarsi che la sanzione penale ivi prevista si riferisca a
tipologie di imposizioni conosciute nel nostro ordinamento, per tutelare la cui

inferiore a tre anni (vedi, in fattispecie analoga, Sez. 6, n. 45666 del 29/12/2010
– dep. 30/12/2010, P.G. in proc. 3uran Gheorghe, Rv. 249220).
La Corte territoriale risulta aver fatto corretta applicazione di tale principio
osservando che le violazioni contestate all’interessato riguardano l’omessa
registrazione di fatture di vendita, al fine di celare l’ammontare dei propri affari,
spingendosi a rilevare che, pur dovendo convenirsi per l’indifferenza di una
coincidenza di fattispecie penali nella specifica materia, sulla base del contenuto
della sentenza straniera emerge che tale omissione è stata funzionale alla
mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, fattispecie in tutto parificabile a
quella prevista quale reato dall’art. 5 d. leg.vo 10 marzo 2000 n. 74.
Le complete argomentazioni sul punto non risultano contrastate in fatto,
nel ricorso, ma semplicemente ignorate, poiché in esso si prospetta la non
assimilabilità delle fattispecie, deduzione la cui genericità e scarsa pertinenza con
l’oggetto dell’accertamento evidenza la manifesta infondatezza del ricorso, che
ne determina l’accertamento di inammissibilità.
3. A tale disposizione consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo e ritenuta equa, in
favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
La Cancelleria è tenuta ad eseguire le comunicazioni di cui all’art. 22 comma
5 I.n. 69 del 2005 cit.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 in favore della Cassa delle ammende
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5 I.n. 69
del 2005.
Così deciso il 07/08/2014

applicazione sia prevista nel nostro territorio l’applicazione di una sanzione non

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