Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35523 del 07/08/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 35523 Anno 2014
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da

GOSIO Mario, nato a Ome (BS) 1’11/01/1950,

avverso la sentenza in data 28 marzo 2013 della Corte di appello di Venezia nel
proc. n. 3585/2012 Reg. Gen. App.

Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 agosto 2014 dal
consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
sentito il pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del
sostituto procuratore generale, Enrico Delehaye, il quale ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità del ricorso;
rilevato che il difensore dell’imputato non è comparso.

RITENUTO IN FATI-0

1. Con sentenza della Corte di appello di Venezia in data 28 marzo 2013
Gosio Mario è stato assolto, limitatamente ad uno dei reati ascrittigli di cui al

Data Udienza: 07/08/2014

capo b) della rubrica (traffico di ingenti quantitativi di cocaina anche in forma
tentata, provenienti dallo Stato di Capo Verde, dal giugno 2007 fino all’ottobre
2008), all’esito di un doppio giudizio di rinvio disposto da questa Corte di
cassazione che aveva annullato le precedenti sentenze di conferma della
condanna per il suddetto reato emesse dalla Corte di appello di Venezia in date
25/11/2010 e 6/03/2012, respingendo invece i ricorsi attinenti alla condanna per

quantità) di cui ai capi a), d) ed e) della rubrica, unificati nella continuazione nel
reato ritenuto più grave di cui al capo a).
Conseguentemente la pena già irrogata al Gosio nella misura di anni 15 e
mesi 4 di reclusione ed euro 110.000 di multa è stata ridotta ad anni 12 di
reclusione ed euro 90.000 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Gosio
personalmente, il quale denuncia la violazione dell’art. 133 cod. pen. con
riferimento alla rideterminazione della pena.
Il giudice non avrebbe giustificato l’entità della riduzione applicata,
nonostante la gravità del reato di cui al capo b) oggetto di assoluzione; neppure
avrebbe chiarito le concrete modalità applicative dell’art. 81, primo capoverso,
cod. pen. nell’individuazione del reato più grave e degli aumenti ritenuti congrui
per le violazioni meno gravi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché deduce motivo, in tema di trattamento
sanzionatorio, manifestamente infondato.
L’assoluzione del Gosio dal predetto reato, di cui al capo b), ha
correttamente implicato una riduzione della pena rispettosa del calcolo già
eseguito con riguardo ai delitti oggetto di condanna definitiva, con detrazione
dalla pena per essi irrogata della quota di aumento riferibile alla violazione da cui
il Grosio è stato prosciolto.
Il rifacimento del calcolo ha determinato, peraltro, una riduzione più
favorevole al ricorrente, perché, se fosse stato rigorosamente detratto l’aumento
di pena per il reato sub capo b), ferme le pene non più modificabili inflitte per gli
altri reati [il più grave delitto di cui al capo a) e le violazioni satelliti di cui ai capi
d) ed e)], la pena finale di anni quindici e mesi quattro di reclusione ed euro
110.000 di multa avrebbe dovuto essere ridotta ad anni tredici e mesi quattro ed
euro 100.000 di multa, secondo i seguenti passaggi: pena base per il più grave
2

gli ulteriori delitti contestati (plurimi episodi di traffico di cocaina anche in ingenti

delitto di cui al capo a) = anni 12 ed euro 90.000 + aumento per la recidiva di
anni 4 ed euro 30.000 + aumento per la violazione di cui al capo d) di anni 2 ed
euro 15.000 + analogo aumento per la violazione di cui al capo e) di anni 2 ed
euro 15.000, donde la pena finale complessiva di anni 20 ed euro 150.000,
anziché di anni 23 ed euro 165.000, precedentemente raggiunta con l’aumento da escludere- applicato per il reato di cui al capo b) nella misura di anni 3 ed

Tale pena finale di anni 20 ed euro 150.000 ridotta di un terzo corrisponde a
quella di anni 13 e mesi 4 di reclusione ed euro 100.000 di multa, certamente
superiore alla pena di anni 12 di reclusione ed euro 90.000 di multa, inflitta al
ricorrente nella sentenza impugnata.
Segue la palese infondatezza del ricorso in punto di ingiustificata misura
della pena, poiché il Gosio ha beneficiato di un trattamento più favorevole
rispetto a quello che avrebbe ottenuto con la detrazione del solo segmento di
pena pertinente al reato da cui è stato assolto, essendo irrevocabili le condanne
e le pene a lui irrogate per gli altri delitti contestati nel medesimo processo.

2. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in
euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle
ammende.

Così deciso, in Roma, il 7 agosto 2014.

euro 15.000.

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