Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35522 del 09/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35522 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI MILANO
nei confronti di:
SICILIANO GIUSEPPE N. IL 25/09/1965
avverso l’ordinanza n. 6087/2007 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
16/09/2013
sentita la re,lzione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sen e le conclusioni del PG Dott. n. ciA ti,, À. u-Qoz, t,

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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 09/07/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 16.9.2013 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta
del Procuratore della repubblica presso lo stesso tribunale di confisca, ai sensi
dell’art. 12

sexies d.l. n. 306 del 1992, dei beni nella disponibilità di Giuseppe

Siciliano, condanna con sentenza irrevocabile per il reato di cui all’art. 629

2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il

Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Milano, denunciando la
violazione di legge ed il vizio della motivazione.

3. in data 23.6.2014 è stata depositata memoria difensiva nell’interesse di
Siciliano Giuseppe che assume la manifesta infondatezza del ricorso del pubblico
ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella specie, il giudice dell’esecuzione ha rigettato con il provvedimento
emesso de plano, ai sensi dell’art. 676 e 667 cod. proc. pen., la richiesta di
confisca, ai sensi dell’art. 12

sexies d.l. n. 306 del 1992.

Deve, quindi, rilevarsi che avverso il provvedimento reso ai sensi dell’art.
676 cod. proc. pen., con le forme specificamente disciplinate per il procedimento
di esecuzione dagli artt. 665 e ss. cod. proc. pen. e, per quel che riguarda la
restituzione delle cose sequestrate e confiscate dagli art. 677 comma 4 cod.
proc. pen., non può essere proposto il ricorso per cassazione ma l’opposizione
allo stesso giudice dell’esecuzione.
Sicché, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso deve
essere qualificato come opposizione e devono essere trasmessi gli atti al giudice
dell’esecuzione per il giudizio di opposizione in base al combinato disposto di cui
agli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione dispone la trasmissione degli atti al
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.
Così deciso, il 9 lu

‘DEPOSITATA

cod.pen..

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