Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35520 del 09/07/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35520 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’URSO ANNA N. IL 20/01/1974
D’URSO MANUELA N. IL 01/07/1978
avverso il provvedimento n. 26831/2013 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 03/01/2014
sentita la re • ione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se e le conclusioni del PG Dott. e. z muur64,(
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 09/07/2014
RITENUTO IN FATTO
1. D’Urso Anna e D’Urso Manuela hanno chiesto, a mezzo del difensore di fiducia, la
declaratoria di inesistenza della sentenza deliberata da questa Corte, in data 10.4.1990,
relativa alla sentenza con la quale D’Urso Cosimo, padre delle istanti, era stato condannato per
violazioni in materia di armi.
Rilevano di avere avuto notizia di tale condanna a seguito della comunicazione con la
quale il Ministero dell’Interno comunicava che la stessa costituiva ragione ostativa all’accesso
D’Urso, deceduto a seguito di un attentato di matrice mafiosa.
Rappresentano, quindi, che stando alle indicazioni ricevute la sentenza della Corte di
cassazione, a seguito della quale la condanna del D’Urso è divenuta irrevocabile, è intervenuta
successivamente alla data della morte del predetto, avvenuta il 31.3.1990.
Risultando evidente l’interesse delle ricorrenti, si chiede di dichiarare l’inesistenza della
sentenza di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Dal certificato di morte in atti risulta confermato l’avvenuto decesso di D’Urso Cosimo,
nato a Brindisi il 19.4.1949. Tuttavia, la sentenza, acquisita agli atti, con la quale questa Corte
rigettava il ricorso proposto dal D’Urso avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di
appello di Bologna del 6.9.1989, in riforma parziale della decisione di primo grado, per le
violazioni in materia di armi, accertate il 24.3.1989, è stata emessa in data 5.3.1990 (dep. il
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4.4.1990, n. 5167), d’In-
a quella della morte del ricorrente.
Pertanto, la richiesta di declaratoria di inesistenza (rectius revoca) della predetta sentenza
di questa Corte deve essere rigettata.
Al rigetto consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 9 luglio 2014.
al fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso richiesto dalle congiunte del