Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35519 del 09/07/2014


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 35519 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
REGGIO CALABRIA
nei confronti di:
VERSACE ROCCO N. IL 31/10/1967
POLIMENI MARIA ROSETTA N. IL 06/10/1971
VERSACE VALERIA N. IL 22/07/1994
avverso l’ordinanza n. 437/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 10/10/2013
sentita la rplazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sen ìte le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor

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Data Udienza: 09/07/2014

IP

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 10.10.2013 la Corte di appello di Reggio Calabria,
in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta del Procuratore
generale presso la medesima corte di sequestro finalizzato alla confisca ai sensi
dell’art. 12

sexies d.l. n. 306 del 1992 dei beni di Versace Rocco, Polimeni Maria

Rosetta e Versace Valeria.

2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il

Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, denunciando
la violazione di legge rilevando, in primo luogo che la Corte territoriale avrebbe
dovuto dichiarare inammissibile la richiesta se l’avesse ritenuta manifestamente
infondata, ovvero, avrebbe dovuto fissare l’udienza camerale.
Lamenta, altresì, l’omessa valutazione degli elementi posti a fondamento
della richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella specie, il giudice dell’esecuzione ha rigettato con il provvedimento
emesso de plano ai sensi dell’art. 676 e 667 cod. proc. pen. la richiesta di
confisca.
Deve, quindi, rilevarsi che avverso il provvedimento reso ai sensi dell’art.
676 cod. proc. pen., con le forme specificamente disciplinate per il procedimento
di esecuzione dagli artt. 665 e ss. cod. proc. pen. e, per quel che riguarda la
restituzione delle cose sequestrate e confiscate dagli art. 677 comma 4 cod.
proc. pen., non può essere proposto il ricorso per cassazione ma l’opposizione
allo stesso giudice dell’esecuzione.
Sicché, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso deve
essere qualificato come opposizione e devono essere trasmessi gli atti al giudice
dell’esecuzione per il giudizio di opposizione in base al combinato disposto di cui
agli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione dispone la trasmissione degli atti alla
Corte di appello di Reggio Calabria.

Così deciso, il 9 I

PeROSiTATA
IN CANCELLERIA

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