Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35518 del 22/08/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 35518 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Vasaturo Antonio n. il 21.5.1973
avverso la sentenza n. 9761/2009 pronunciata dalla Corte d’appello
di Napoli il 29.10.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 22.8.2013 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. E. Delehaye, che
ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 22/08/2013

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 29.10.2012, la corte d’appello di
Napoli ha integralmente confermato la sentenza in data 21.4.2008 con
la quale il tribunale della stessa città ha condannato Antonio Vasaturo
alla pena di otto mesi di reclusione in relazione ai reati di lesioni colpose
provocate, in violazione delle norme sulla circolazione stradale, ai danni
di Monica Montagna, e di omissione di soccorso stradale (art. 189,
commi 6 e 7, c.d.s.), entrambi commessi in Napoli il 14.11.2004.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha
proposto ricorso per cassazione l’imputato, invocando la declaratoria
dell’estinzione di tutti i reati allo stesso ascritti per l’intervenuta prescrizione di ciascuno di essi.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il calcolo operato dal ricorrente, in ordine al decorso dei termini
di prescrizione dei reati allo stesso ascritti, è errato.
Al riguardo, preso atto della consumazione di tutti i reati de quibus in data 14.11.2004, deve ritenersi sostanzialmente equivalente (sul
piano dell’individuazione della lex mitior ex art. 2 c.p.) la disciplina dei
termini di prescrizione sopravvenuta con la legge n. 251/2005 rispetto a
quella vigente al momento del fatto, atteso che la pena edittale massima
per tutti i reati contestati al Vasaturo è inferiore a cinque anni, con la
conseguente fissazione a cinque anni anni del termine prescrizionale,
aumentato a sette anni e sei mesi anni per le interruzioni intervenute,
secondo la legge vigente al momento del fatto e precedente la legge n.
251/2005.
Applicando, viceversa, la disciplina di cui alla legge n. 251/2005,
il termine di prescrizione minimo di sei anni previsto dall’art. 157 c.p.
rimane ugualmente pari a sette anni e sei mesi per effetto delle interruzioni intervenute, con la conseguente fissazione in ogni caso dei termini
di prescrizione per tutti i reati oggetto dell’odierno processo al
2. –

14.5.2012.

Ciò posto, secondo il calcolo delle numerose sospensioni intervenute nel corso del processo (correttamente operato dalla stessa corte
territoriale: cfr. il fl. 3 della sentenza della corte d’appello di Napoli), i
termini di prescrizione hanno subito un ulteriore protrazione per un periodo pari ad un anno, quattro mesi e tre giorni, con la conseguente de-

2

3

3. – Il complesso delle considerazioni che precedono,
nell’attestare la manifesta infondatezza del ricorso proposto dall’odierno
imputato, impone di riconoscerne la relativa inammissibilità, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla
condanna della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ricorrendo la colpa del ricorrente
nella determinazione della causa d’inammissibilità dell’impugnazione.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso
e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.8.2013.

finitiva fissazione del termine di prescrizione di tutti i reati ascritti
all’imputato alla data del 17.9.2013.
Sulla base di tali premesse, dev’essere conseguentemente accertato che, alla data odierna, i termini di prescrizione relativi a tutti i reati
contestati all’imputato non sono ancora interamente decorsi.

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