Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35516 del 02/07/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35516 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRIMALDI CRISTIANO N. IL 26/04/1978
avverso l’ordinanza n. 4482/2010 TRIBUNALE di ROMA, del
19/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FRelpc esco m. ific90 CL
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Data Udienza: 02/07/2014
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 19.07.2013 il Tribunale di Roma, in funzione di
giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di opposizione, ribadiva il rigetto
dell’istanza proposta da Cristiano Grimaldi volta ad ottenere la restituzione di beni
(due autovetture e disponibilità bancarie) sequestrati nel procedimento, per
corruzione ed altro, definito a suo carico con sentenza di applicazione della pena, ex
art. 444 Cod. proc. pen., che nulla aveva disposto in merito.-
anche alla posizione di coimputati giudicati a parte, e comunque suscettibili di
confisca per equivalente ex art. 322 ter Cod. pen.2.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto
condannato che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini : a) non
poteva disporsi la confisca per equivalente dal giudice dell’esecuzione, non essendo
stata disposta da quello della cognizione; b) non poteva comunque disporsi la
confisca per equivalente senza aver prima determinato l’ammontare su cui basare il
rapporto di equivalenza.Considerato in diritto
1. Il ricorso, infondato, non può essere accolto.2. Ed invero risulta insuperabile, ed assorbente ogni altra considerazione, la
motivazione, corretta e coerente alle risultanze di causa, per cui -trattandosi di
posizione separata dal procedimento principale- dei beni in questione non poteva
essere disposta la restituzione all’istante Grimaldi, dovendosi attendere l’esito
definitivo anche del procedimento principale (come da giurisprudenza citata nel
provvedimento impugnato : “Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per
equivalente, avendo natura provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno
dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, sebbene il
provvedimento definitivo di confisca, rivestendo invece natura sanzionatoria, non
possa essere duplicato o comunque eccedere nel quantum l’ammontare
complessivo dello stesso profitto”, così Cass. Pen. Sez. 2°, n. 8740 in data
16.11.2012, Della Rocca, RV. 254526; ma anche Rv. 258342; ecc.).Trattandosi di confisca obbligatoria, essa ben potrà eventualmente essere
disposta, previa determinazione del rapporto di equivalenza, anche dal giudice
dell’esecuzione, ma non prima che il processo -anche quello principale- sia
definito.1
Riteneva, in sostanza, detto giudice come i beni in questione fossero relativi
Ciò impone che non si possa procedere alla restituzione dei beni sequestrati
prima di tale momento.In tal senso tutte le deduzioni del ricorrente Grimaldi restano inevitabilmente
soccombenti.3. In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua articolazione, deve essere
respinto. Al completo rigetto dell’impugnazione consegue
ex lege, in forza del
disposto dell’art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 02 Luglio 2014 II Consigliere estensore
delle spese del procedimento.-