Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35515 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35515 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
CALVIGIONI Maurizio, nato a Roma il 13/02/1957,
avverso la sentenza del 03/02/2015 della Corte di Appello di Roma;
udita la relazione del presidente Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la
penale responsabilità di Maurizio Calvigioni, dichiarata all’esito di giudizio abbreviato dal
Tribunale di Roma, per il delitto di illecita detenzione per finalità commerciali di kg.
22,500 di sostanza stupefacente del tipo hashish (idonea a confezionare 96.654 dosi
droganti). Responsabilità per la quale al Calvigioni è stata inflitta, applicata la contestata
recidiva qualificata (anche per gli effetti di cui all’art. 63 co. 4 c.p. in relazione alla
contestata aggravante di cui all’art. 80 co. 2 L.S.), la pena di tre anni e sette mesi di
reclusione oltre alla multa.
Il difensore dell’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di appello,
deducendo violazione di legge (art. 80 co. 2 LS) e carenza di motivazione in ordine alla
ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della quantità ingente della droga
oggetto di reato, la stessa essendo priva dei caratteri normativamente previsti.
A prescindere da ogni pur necessaria verifica del reale interesse all’impugnazione
del Calvigioni (gli effetti sanzionatori dell’aggravante ex art. 80 co. 2 L.S. essendo stati
elisi dalla previa applicazione del disposto dell’art. 63 co. 4 c.p.: la pena base è stata

Data Udienza: 16/07/2015

aumentata soltanto in ragione della contestata recidiva qualificata), deve prendersi atto
che con comunicazione a sua firma, convalidata dal suo difensore, il ricorrente ha
dichiarato di voler rinunciare all’impugnazione in sede di legittimità proposta dal
difensore.
Tale esplicita volontà abdicativa del mezzo di impugnazione impone, ai sensi degli
artt. 589 e 591 -co. 1 lett. d)- c.p.p., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui
segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
Roma, 16 luglio 2015

dell’equa somma di euro 1.000 (mille) in favore della cassa delle ammende.

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