Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35515 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35515 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONANNO LUCA N. IL 02/10/1951
avverso l’ordinanza n. 137/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
25/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
re°
lette/ti.le conclusioni del PG Dott. P )
t-e-c

Uditi difensor Avv.;

i

Data Udienza: 02/07/2014

Le

1. La Corte di appello di Palermo, giudice dell’esecuzione, con
ordinanza del 25 novembre 2013 rigettava l’istanza con la quale
Bonanno Luca aveva domandato che venisse dichiarata non più
efficace la pena accessoria della sospensione della patente di guida
per anni tre comminatagli con la sentenza pronunciata dalla corte
palermitana il 7.6.2005, divenuta irrevocabile il 7 ottobre 2009.
A sostegno della decisione il G.E. rilevava che analoga richiesta
dell’interessato, positivamente delibata dalla corte territoriale il
5.11.2012 sull’erroneo presupposto che la decorrenza della
sanzione accessoria aveva avuto inizio a far tempo dalla notifica
della sentenza definitiva (nello specifico avvenuta 1’8 ottobre 2009),
era stata poi rigettata in sede di opposizione a detto provvedimento
proposta dal P.M., dalla medesima corte, il 4 gennaio 2013, sul
rilievo che la pena accessoria detta ha iniziato la sua decorrenza
all’esito della integrale espiazione della pena principale, nella
fattispecie avvenuta il 28 luglio 2012, argomento fondato e
meritevole di essere pertanto ribadito.
2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione Bonanno
Luca, personalmente, il quale a sostegno dell’impugnazione
sviluppa un unico motivo di doglianza con il quale denuncia
violazione di legge.
Deduce in particolare il ricorrente che l’ordinanza con la quale la
corte ha dichiarato scontata al dì 8.10.2009 la pena accessoria per
cui è causa non è stata impugnata per cassazione, ma
semplicemente ed irritualmente opposta, di guisa che essa è
divenuta definitiva.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La domanda proposta in prime cure dal Bonanno sconta due profili
di inammissibilità. Per un verso essa replica una istanza di identico
contenuto giuridico ritualmente rigettata con provvedimento
preclusivo dell’esame di ogni ulteriore analoga pretesa e, per altro
verso, è essa assertiva di un principio di diritto palesemente errato.
La pena accessoria, di condanna alla reclusione, della sospensione
della patente di guida decorre necessariamente dal giorno in cui la
sanzione principale matura il termine ultimo di espiazione.
Diversamente opinando essa pena accessoria risulterebbe inutiliter

La Corte ritenuto in fatto e considerato in diritto

4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va quindi
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende,
somma che si stima equo fissare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 2 luglio 2014
Il cons. est.

data e non risulterebbe in concreto espiata ogni qual volto essa
fosse temporalmente sovrapponibile alla pena principale detentiva.
Né può convenirsi con la tesi difensiva secondo cui l’ordinanza del
5.11.2012 della corte territoriale, giudice dell’esecuzione,
favorevole alla tesi difensiva, in quanto irritualmente opposta
giacchè esclusivamente ricorribile per cassazione, sarebbe divenuta
per questo irrevocabile rendendo quella successiva, del 4.1.2013 al
ricorrente sfavorevole, tamquam non esset.
Il provvedimento sulla efficacia della pena accessoria rientra infatti
tra le competenze residuali riconosciute dall’ordinamento al giudice
dell’esecuzione a termini dell’art. 676 c.p.p., co. 1, il quale su di
esso provvede, a norma dell’art. 667 c.p.p., co. 4, con ordinanza
avverso la quale è proponibile, come unico mezzo di impugnazione,
l’opposizione al medesimo giudice dell’esecuzione.
E’ quanto accaduto nel caso di specie, posto che, avverso
l’ordinanza del G.E. del 5.11.2012 ha proposto opposizione il P.M..

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