Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35514 del 21/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 35514 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSSONI MARIO N. IL 20/01/1951
avverso la sentenza n. 76/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
30/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

ti, i [i

t GLJD

Data Udienza: 21/05/2013

1. Rossoni Mario ricorre per cassazione , tramite il difensore, avverso la sentenza
della Corte d’appello di L’Aquila, in data 30-4-2012, con la quale è stata
confermata la sentenza di condanna emessa, in primo grado„ in data 8-6-2006,
dal Tribunale di Pescara , in ordine al delitto di ricettazione di un assegno
denunciato come rubato da Martella Cristoforo , 1’11-10-1998.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo ,violazione degli artt 157 e 129 cp , in
relazione alla 1. 251/05, poiché la Corte d’appello erroneamente non ha rilevato
la prescrizione del reato , commesso tra 1’8 e il 10 ottobre 1998. Il termine
prescrizionale è infatti di anni 13 e mesi 4 ( anni 8 più 2/3 , per la recidiva
reiterata contestata) ed è maturato il 10 febbraio 2012 e perciò anteriormente
all’emissione della predetta sentenza di secondo grado.
2.1. Con il secondo motivo, vengono dedotte inosservanza degli artt 648 co 2 ,
62 n 4 , 62 bis cp , 125 e 597 cpp ,poiché la Corte territoriale ha
ingiustificatamente disatteso le censure enucleabili dall’atto di gravame , in
ordine alla mancata configurazione dell’ipotesi di cui all’art 648 cpv cp e al
diniego dell’attenuante di cui all’art 62 n4 cp , trattandosi di un assegno di
modesto importo ( lire 850.000).Peraltro , la tesi secondo la quale il modulo di
assegno in bianco non è suscettibile di valutazione economica , non potendo
formare oggetto di transazioni commerciali , suscita perplessità sistematiche.
Infatti , la valutazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa,
nel caso di ricettazione , non deve avere esclusivo riguardo al valore
economico della cosa ricettata ma deve far riferimento a tutti i danni
patrimoniali oggettivamente prodotti alla persona offesa, quale conseguenza
diretta del fatto illecito.
2.2. Con il terzo motivo, si lamenta violazione degli artt 125 e 192 cpp e vizio di
motivazione con riferimento allo status di contumace del ricorrente. Si assume
, in sentenza , che l’imputato non abbia fornito alcuna spiegazione circa le
modalità con le quali è entrato in possesso del titolo. Non è però consentito al
giudice valorizzare in malam partem comportamenti dell’imputato che
costituiscono estrinsecazione di facoltà e diritti riconosciuti dall’ordinamento
, nell’ottica dell’esercizio del diritto di difesa.
2.3. Con l’ultimo motivo , si denuncia carenza di motivazione circa il diniego delle
attenuanti generiche e il quantum della pena, senz’altro eccessivo trattandosi
di fatti risalenti nel tempo e denotanti assenza di qualunque abilità
delinquenziale.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il reato è estinto per prescrizione. C. Cost 23-11-2006 n 393 ha infatti dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art 10 co 3 I. 5-12-2005 n 251, nella p2e ) in cui

RITENUTO IN FATTO

escludeva dall’applicazione delle nuove disposizioni , qualora ,per effetto di esse,
i termini di prescrizione risultassero più brevi, i processi pendenti in primo
grado , ove vi fosse stata la dichiarazione di apertura del dibattimento. In
seguito a tale pronuncia ,ove il processo , alla data di entrata in vigore della I.
251/05 , pendesse in primo grado, è possibile applicare i termini prescrizionali
introdotti dalla predetta legge , se più favorevoli al reo . Ciò che è precluso
qualora , alla data di entrata in vigore della predetta legge ( 8 -12-2005), il
grado di appello”, costituisce ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte
, che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni transitorie di cui all’art. 10,
comma terzo, L. n. 251 del 2005, la pendenza del grado di appello, che rileva per
escludere la retroattività delle norme sopravvenute più favorevoli, ha inizio con
la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, che deve ritenersi
intervenuta con la lettura del dispositivo ( ex plurimis, Sez. un.29-10-2009 n.
47008, D’Amato, rv. 244810; Cass Sez. 5, 16/04/2009 n. 25470, Rv. 243898;
Cass. Sez. 2, 21/01/2009 n. 3709, Rv. 242561). Nel caso di specie, la sentenza di
primo grado è stata emessa 1’8-6-2006 e quindi in epoca successiva all’entrata
in vigore della I. 251/2005. Si applica dunque il nuovo regime della prescrizione,
secondo il quale, considerata la contestazione della recidiva specifica , reiterata
ed infraquinquennale , il termine prescrizionale è di anni 13 e mesi 4. Il reato si è
dunque prescritto il 10-2-2012.
4. Il ricorrere della causa di estinzione del reato esime dall’analizzare il primo e il
terzo motivo di ricorso e preclude altresì la disamina della questione proposta
con il secondo motivo , che inerisce alla responsabilità . Quand’anche infatti si
dovesse riconoscere la fondatezza della doglianza formulata , tale valutazione
comporterebbe l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con
conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio. Ma la
prosecuzione del processo è incompatibile con l’obbligo di immediata
declaratoria della causa estintiva del reato ( Sez. Un. 21-10-92 Marino , Cass.
pen. 1993, 1393; Cass 23-1-97, Bornigia , C. E. D. Cass n. 208673; Cass 24 -6- 96,
Battaglia , C.E.D. Cass . n.205548 ; cfr anche Sez. Un.28-11-2001 , Cremonese ,
Cass. pen 2002 , 1308, secondo cui la sussistenza di una nullità di ordine
generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità , in quanto l’inevitabile rinvio
al giudice del merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità
della causa estintiva) . Né , d’altronde , è possibile , in questa sede, fare
applicazione del disposto dell’art 129 cpv cp , poiché la valutazione afferente

I

processo pendesse in grado di appello . In merito alla nozione di “pendenza in

all’emergere, in termini di evidenza , di una delle situazioni ivi previste
comporta un apprezzamento di fatto precluso al giudice di legittimità, anche in
considerazione delle ragioni espresse nell’ apparato argomentativo a supporto
della decisione di secondo grado.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato

PQM
ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA PERCHÈ IL REATO È ESTINTO
PER PRESCRIZIONE

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 21-5-13 .

estinto per prescrizione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA