Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35514 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35514 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SGRILLI LUCA N. IL 06/06/1980
avverso l’ordinanza n. 107/2012 GIP TRIBUNALE di RIMINI, del
25/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. n/L

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Data Udienza: 02/07/2014

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Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 25.10.2013 il Gip del Tribunale di Rimini dichiarava
estinto, nei confronti di Luca Sgrilli, il reato di cui all’art. 186 C.d.S. di cui al decreto
penale in data 16.07.2003 e cessato ogni effetto penale, rilevata la sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 460, comma 5, Cod. proc. pen.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto Sgrilli
che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione,

su questione non devoluta (l’estinzione del reato), mancando di pronunciarsi sulla
effettiva richiesta difensiva (revoca del decreto penale ovvero restituzione in
termine per proporre opposizione); b] abnormità dell’ordinanza impugnata; c]
illegittima pronuncia de piano.Considerato in diritto
1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere
accolto.2. Sono sicuramente fondati, invero, il primo ed il terzo dei motivi di ricorso,
con assorbimento di ogni altra considerazione.Il Gip, investito da una domanda di revoca del decreto penale per mancata
notifica (art. 460, comma 4, Cod. proc. pen.), ovvero, quale giudice
dell’esecuzione, di restituzione in termini per proporre opposizione (artt. 462 e 175
Cod. proc. pen.), non ha dato risposta alcuna a tali istanze dell’interessato, così
incorrendo nel vizio di omessa pronuncia, il che comporta di necessità
l’annullamento dell’impugnato provvedimento per violazione di legge e per
motivazione mancante. Tale inevitabile esito non può essere superato dalla
pronuncia di estinzione del reato ai sensi dell’art. 460, comma 5, Cod. proc. pen.,
stante comunque l’interesse dello Sgrilli a pronuncia prioritaria di merito, quanto
meno agli effetti della non iscrizione del decreto penale di condanna nel casellario
giudiziale.Concorre la nullità derivata dalla pronuncia emessa de plano, e dunque per
mancata celebrazione di udienza camerale partecipata, assolutamente necessaria
ex art. 666 Cod. proc. pen., in ragione della natura delle domande avanzate dallo
Sgrilli.Si impone dunque annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento,
con restituzione degli atti al Gip del Tribunale di Rimini che, in diversa
1

in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini : a] il Gip aveva deciso

I

composizione, proceda ai sensi di legge alla decisione sulle domande come sopra
proposte dall’interessato.P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Gip del
Tribunale di Rimini per l’ulteriore corso.Così deciso in Roma il 02 Luglio 2014 I Prerent

Il Consigliere estensore

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