Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35513 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35513 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
SALVO Salvatore Massimiliano, nato a Catania il 12/03/1982,
avverso la sentenza del 15/01/2015 del Tribunale di Torre Annunziata;
udita la relazione del presidente Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO
Con il ministero del difensore l’imputato Salvatore Massimiliano Salvo impugna
per cassazione la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, con cui -su sua richiesta,
concordata con il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., con le attenuanti
generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva qualificata (art. 99 co. 4 c.p.), la
pena di un anno di reclusione per il reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza di cui all’art. 75
co. 2 D.Lvo 6.9.2011 n. 159, per la complessiva durata di quattro anni, irrogatagli con
due separati decreti del Tribunale di Catania ritualmente notificatigli il 15.6.2012.
Con il ricorso si deduce erronea applicazione dell’art. 75 co. 2 D.Lgs. 159/11 e
difetto di motivazione in punto di corretta qualificazione della condotta illecita del
prevenuto. Al momento del suo arresto in pretesa flagranza di reato (avvenuto a Torre
Annunziata) le due misure di prevenzione, sopravvenienti ad un prolungato periodo di

Data Udienza: 16/07/2015

detenzione carceraria del Salvo, dovevano considerarsi sospese in attesa di una
rinnovata verifica della concreta pericolosità sociale del sottoposto.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza dei rilievi
censori. In vero, pur in presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo
stesso ricorrente e tale da presupporre rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza, il
ricorso non argomenta la supposta erroneità della qualificazione giuridica conferita alla
illecita condotta del prevenuto, diffondendosi in considerazioni di merito afferenti alle

personale nei confronti del Salvo.
La condotta del ricorrente che è alla base dell’impugnata sentenza applicativa
della pena è stata correttamente sussunta nella fattispecie delittuosa sanzionata dall’art.
75 co. 2 D.Lgs. 159/11. Né, d’altro canto, può obliterarsi -da un lato- che l’accordo
sanzionatorio implica la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche
assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad
essa prestato e -da un altro lato- che la stessa possibilità di ricorrere per cassazione,
deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza, è circoscritta ai casi
di errore conclamato, che certamente non ricorre nel caso in esame, allorché l’ipotizzata
non corretta (o diversa) qualificazione giuridica della condotta presenti ampi e
ragionevoli margini di opinabilità (cfr., ex multis: Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010,
Hernandez, Rv. 246394; Sez. 3, n. 39193 del 18/06/2014, Da Silva, Rv. 260392).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, equamente determinata in euro 1.500 (millecinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 luglio 2015

vicende che hanno condotto all’adozione delle due menzionate misure di prevenzione

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