Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35513 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35513 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGGIO FABIO N. IL 17/03/1979
avverso l’ordinanza n. 3237/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 12/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/soatite le conclusioni del PG Dott. G to 0414.1; D/ Apj G 61o

…e

tt

Uditi difensor Avv.;

■■

Data Udienza: 02/07/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 12.11.2013 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna
revocava nei confronti di Fabio Maggio la misura alternativa della detenzione
domiciliare in deroga, rilevando come lo stesso si fosse reso responsabile, in data
14.10.2013, del reato di cui all’art. 496 Cod. pen. per il quale era già stata
pronunciata sentenza di applicazione della pena ex art. 444 Cod. proc. pen.- Si
trattava di circostanza in cui il Maggio, sorpreso in compagnia di un pregiudicato

controllato.2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto

condannato che motivava l’impugnazione deducendo violazione i legge e vizio di
motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini : – si era
trattato di una circostanza occasionale (incontro con un amico) dettata da motivi
senza significato, privi di rilevanza criminale; – il Tribunale aveva mancato di
esaminare tali dati, pervenendo alla revoca della misura alternativa in modo
pressoché automatico; – errato diniego di assumere il teste proposto dalla difesa
che avrebbe confermato l’assoluta episodicità dell’incontro.Considerato in diritto
1. Il ricorso, infondato, non può essere accolto.2.

La revoca di una misura alternativa (nella fattispecie la detenzione

domiciliare) deve essere disposta ogni qual volta il condannato si renda autore di
comportamenti costituenti violazioni di legge, delle prescrizioni date, o comunque
confliggenti con la fiducia connessa all’ammissione al beneficio, volta a favorire il
recupero sociale (v. art. 47 ter, comma 6, Ord. Pen.).Nella fattispecie non è censurabile la decisione del Tribunale di Sorveglianza di
competenza che ha ritenuto -con motivazione sintetica ma esaustiva- che la
commissione di reato (art. 496 Cod. pen.) da parte del Maggio, che aveva
dichiarato false generalità ai Carabinieri che procedevano al suo controllo (essendo
stato trovato in auto con un pregiudicato), integrasse ipotesi di revoca della
concessa misura alternativa.- Il fatto di reato, peraltro, non è in discussione,
avendo il Maggio -arrestato il 14.10.2013 in flagranza di reato- definito il processo
a suo carico con applicazione di pena su richiesta, ex art. 444 Cod. proc. pen., né
essendo stato lo stesso contestato nella sua realtà con il ricorso qui in esame.- Né,
come sostiene il ricorrente, l’ordinanza si limita a revocare il beneficio in modo
automatico, perché la stessa -che comunque deve essere integrata da quella
1

(tale Aldo Cigliola), aveva declinato false generalità ai carabinieri che lo avevano

conforme del Magistrato di Sorveglianza- esprime valutazione di gravità della
condotta tenuta dal condannato, violatrice di legge, delle prescrizioni date e
comunque incompatibile con la corretta fruizione del beneficio concesso.- In tal
senso non hanno pregio le deduzioni difensive che tendono a porre in rilievo
l’occasionalità della vicenda ed a sminuirne la portata (ed a dolersi del mancato
approfondimento istruttorio), giacché è il fatto stesso di aver commesso un reato
(false generalità) e la violazione delle prescrizioni imposte che, a prescindere dalle
singole motivazioni, imponevano, per la loro intrinseca gravità, la disposta revoca.-

giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che resiste alle infondate critiche del
ricorrente.3. In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere
respinto. Al completo rigetto dell’impugnazione consegue

ex lege, in forza del

disposto dell’art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.-

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 02 Luglio 2014 Il Consigliere estensore

resi, ente

Si tratta di motivazione logica e coerente, conforme al dettato normativo ed alla

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