Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35512 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35512 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
ATTISANI Vincerli°, nato a Francavilla Angitola (VV) il 26/01/1967,
avverso la sentenza del 15/12/2014 del Tribunale di Lamezia Terme;
udita la relazione del presidente Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO
Con ricorso personale l’imputato Vincenzo Attisani impugna per cassazione la
sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, con cui -su sua richiesta, concordata con il
p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., con le attenuanti generiche stimate
equivalenti alla contestata recidiva qualificata (art. 99 co. 4 c.p.), la pena di dieci mesi di
reclusione per il reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
con obbligo di soggiorno nel comune di residenza di cui all’art. 75 co. 2 D.Lvo 6.9.2011
n. 159 (sorpreso dalla p.g. nel comune di Filadelfia privo della carta precettiva e di idonei
documenti di riconoscimento).
Con il ricorso si lamenta difetto di motivazione in riferimento alla concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena, su cui il giudice di merito non si è
espresso, benché l’efficacia del patteggiamento fosse subordinata alla concessione del
ridetto beneficio.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della delineata censura.

Data Udienza: 16/07/2015

L’accordo sanzionatorio intercorso tra l’imputato e il p.m. non risulta essere stato
subordinato alla concessione della sospensione della pena, come si evince dal verbale di
udienza, in cui la parte del modulo precompilato con cui è stata redatta la sentenza
risulta specificamente interlineata con accanto la firma del giudice procedente. Tale parte
del testo, in altre parole, è stata espressamente espunta dalla motivazione della
decisione, di guisa che il beneficio della sospensione condizionale dell’applicata pena è
rimasto del tutto estraneo al patto sanzionatorio intervenuto tra p.m. e imputato. Con

pena individuata dalle parti, di pronunciarsi sulla riconoscibilità o meno del beneficio di
cui all’art. 163 c.p. Ciò tanto più quando si consideri che al ricorrente è stata contestata
la recidiva reiterata specifica infraquinquennale ex art. 99 co. 4 c.p., sì da escludere in
radice l’applicabilità del disposto dell’art. 163 c.p.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500 (millecinquecento) alla cassa delle
ammende, determinata in ragione della natura del provvedimento impugnato.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

Roma, 16 luglio 2015

l’ovvio corollario che il Tribunale non aveva obbligo alcuno, una volta valutata congrua la

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