Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35511 del 21/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35511 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SABBATINI ROBERTO N. IL 09/05/1966
SABBATINI MAURO N. IL 06/06/1967
KODRA ARIAN N. IL 07/02/1979
TRIMI DASHAMIR N. IL 08/12/1976
avverso la sentenza n. 7045/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
il c, lj i JtUdito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Data Udienza: 21/05/2013

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1. Sabbatini Roberto , Sabbatini Mauro , Kodra Arian e Trimi Dashamir
ricorrono per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte
d’appello di
Milano in data 29-2-12 , con la quale è stata confermata la
sentenza di primo grado emessa , il 27-6-11, dal Gup del Tribunale di Monza,
in ordine alle seguenti imputazioni : delitto di cui agli artt 73-80 DPR 309/90 per
Sabbatini Mauro e Roberto, in relazione alla detenzione di kg 21,400 di cocaina
e di kg 44,800 di eroina e alla cessione di kg 2,300 di cocaina al Trimi e al Kodra.
In Giussano e Verano Brianza il 16-9-10. Per Sabbatini Mauro, inoltre : delitti di
cui agli artt 2 e 7 I. 895/67, 23 I. 110/75, 697 e 648 cp per avere illecitamente
detenuto presso la propria abitazione una pistola Smith e Wesson cal 38 special,
con matricola abrasa e 25 cartucce dello stesso calibro in Verano Brianza il 17-910. Per Trimi e Kodra : delitto di cui agli artt 110 cp e 73 I. stup. per avere
acquistato da Sabbatini Roberto e Mauro kg 2,300 di cocaina . In Giussano il 163-10.
2. Il Sabbatini Roberto deduce vizio di motivazione in relazione alla dosimetria
della pena , quantificata in misura eccessiva, e al mancato riconoscimento della
prevalenza delle generiche , nonostante il giudice ammetta che il
comportamento dell’imputato , che è incensurato ed ha un lavoro , è stato
occasionale e che il suo atteggiamento è stato collaborativo
3. Sabbatini Mauro deduce vizio di motivazione in merito alla mancata concessione
delle generiche in via prevalente , nonostante la mancanza di precedenti penali
ed il corretto comportamento processuale.
4. Kodra Arian deduce erronea interpretazione degli artt 56 cp e 73 I. stup. e vizio
di motivazione poiché a carico del ricorrente è stata ritenuta l’ipotesi del
tentativo, senza specificare quali atti idonei diretti in modo non equivoco a
commettere il delitto di acquisto di stupefacenti l’indagato abbia posto in
essere. Gli elementi emersi dall’indagine consentono infatti esclusivamente di
affermare che Kodra ha svolto il ruolo di tassista e che aveva forse preso
contatti telefonici con Trimi e null’altro.
erroneità della qualificazione giuridica poiché la
5. Trimi Dashamir deduce
sostanza stupefacente era stata sequestrata dalla p. g. circa un’ora prima
dell’ingresso del Trimi nell’abitazione di Roberto Sabatini , in cui erano appostati
gli uomini del Gico. In questa situazione sarebbe stata del tutto impossibile una
trattativa circa qualità , quantità e prezzo dello stupefacente. Né la prova di un
preventivo accordo tra il Sabbatini e Trimi può ritenersi raggiunta sulla base
delle confidenze di Sabbatini Roberto al GOA , che non potevano essere
oggetto di alcun riferimento e di alcuna documentazione nella comunicazione di
reato. Peraltro la mancata rilevazione dai tabulati acquisiti di messaggi o
i

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Prendendo le mosse dall’analisi dei ricorsi di Sabatini Roberto e Mauro, occorre
osservare come le doglianze formulate esulino dal novero delle censure deducibili
in sede di legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del
giudice di merito in ordine al giudizio di valenza e alla dosimetria della pena sono
infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi
logico-giuridici . Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro
da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento all’assenza di
elementi che potessero indurre a propendere per la prevalenza delle generiche
nonostante la gravità dei reati, rilevando altresì come la pena irrogata sia
assolutamente congrua poiché la base di calcolo è stata di entità inferiore alla
misura media della pena edittale.
7. Anche la doglianza formulata dal Kodra esula dal numerus clausus delle
censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della
prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito
,le cui determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano
sorrette da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter
logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . In tema di
2

comunque di contatti tra i coindagati dimostra che non vi era stato alcun
preventivo accordo tra il Trimi e i Sabbatini , preordinatamente all’acquisto dello
stupefacente . Anche le 4 chiamate rimaste senza risposta , rilevabili dalla
memoria del cellulare di Sabbatini Roberto , non provenivano da alcuna utenza
in uso ai due albanesi. E poiché Sabbatini aveva riferito che la persona che
avrebbe dovuto ritirare lo stupefacente avrebbe dovuto chiamarlo sul cellulare,
se ne desume che lo stupefacente era destinato alla persona che lo chiamò per
ben 4 volte e che non era il Trimi . Ciò significa che quella sera Sabbatini Roberto
attendeva altre persone , per la vendita dello stupefacente e non il Trimi.Nella
fattispecie concreta può pertanto ravvisarsi, al più, un tentativo e non un reato
consumato.
5.1. Con il secondo motivo , il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in
merito al diniego delle attenuanti generiche , nonostante il percorso di
affrancamento dall’uso di sostanze stupefacenti seguito dall’imputato.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

sindacato del vizio di motivazione , infatti , il compito del giudice di legittimità
non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici
di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi
ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione , se abbiano
fornito una corretta interpretazione di essi , dando esaustiva e convincente
risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole
della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
203428). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come non vi siano
ragionevoli dubbi sul pieno coinvolgimento dell’imputato nel delitto ascrittogli ,
in considerazione della sua presenza sul luogo del fatto; del tentativo di fuga
posto in essere al momento dell’intervento degli operanti ; del numero dei
telefoni cellulari in suo possesso , assolutamente eccedente le esigenze di una
persona che conduca una vita regolare ; dell’assenza di ragioni che
giustificassero la sua presenza in loco la sera del fatto; della mancanza di una
lecita attività lavorativa , pur essendo l’imputato in possesso di una autovettura
di un certo pregio ; dell’evidente necessità, per il Trimi , di avvalersi di una
persona fidata e non certo di un occasionale tassista.
7.1. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile
una attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado preso
in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo
censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede . Né la Corte suprema
può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità delle acquisizioni probatorie ,
giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza
che le scelte da questo compiute , se coerenti , sul piano logico , con una
esauriente analisi delle risultanze agli atti , si sottraggono al sindacato di
legittimità (Sez. un. 25-11-’95, Facchini, rv203767).
8. Le censure formulate dal Trimi sono manifestamente infondate. Occorre infatti ,
ai fini di un corretto inquadramento della problematica che il ricorso involge, tener
presente che, ai fini della configurabilità del reato impossibile ,ai sensi dell’art 49 cc
2 cp, l’inidoneità dell’azione va valutata in rapporto alla condotta originaria
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determinate conclusioni a preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv

dell’agente , la quale , per inefficienza strutturale del

mezzo usato ed

indipendentemente da cause estrinseche , deve essere priva in modo assoluto di
potenzialità di determinazione causale dell’evento. L’accertamento di tale requisito
,che non può prescindere dalla considerazione del caso concreto e dal riferimento
alla fattispecie legale, deve perciò avere riguardo all’inizio dell’azione. Quest’ultima
deve essere inidonea in assoluto , nel senso che , rispetto ad essa , il verificarsi
dell’evento si prospetti come impossibile e non soltanto come improbabile ( Sez
, è stato sottolineato , in giurisprudenza , come la presenza della forza pubblica ,
preordinata all’arresto in flagranza del reo , non importi il venir meno della
configurabilità del reato poiché quest’ultimo è da ritenersi consumato anche nelle
ipotesi in cui venga predisposto l’intervento della polizia giudiziaria , che provveda
all’immediato arresto dell’autore del delitto . Né è necessario che l’accipiens
consegua in via definitiva il possesso dell’oggetto illecito ( Cass 27-10-1999 ,
Campanella, Cass. pen 2000, 576). Anzi, per quanto attiene specificamente al reato
di cui all’ art 73 DPR 309/90, è stato condivisibilmente affermato, in giurisprudenza
, che , per aversi consumazione del delitto di cessione , non occorre che la droga
venga materialmente consegnata all’acquirente , essendo sufficiente che sulla
consegna si sia formato il consenso fra le parti ( Sez VI 4-6-96 n. 5301, rv. n.
205646).
8.1. In quest’ordine di idee , occorre osservare come la Corte d’appello abbia
correttamente evidenziato la valenza probatoria , nel senso di un accordo per la
cessione della droga, intercorso tra i complici , nei giorni precedenti all’arresto ,
delle concomitanze nelle chiamate sia dai cellulari ( ben sei , corredate da nove
schede) in uso ai due albanesi , sia dalle cabine telefoniche di Milano , v. dei
Misaglia, e di Rozzano v. Curiel. Gli accordi presi , mediante le innumerevoli
telefonate e gli sms intercettati ,hanno trovato pieno seguito nel materiale
approntamento della droga e nella consegna nelle mani dell’imputato. E infatti ,
dopo l’ingresso del Trimi in casa di Sabatini Roberto, non vi fu alcuna trattativa sul
tipo di droga , sulla quantità oppure sul prezzo né alcuna richiesta di effettuare un
assaggio ma semplicemente un breve controllo della corrispondenza del contenuto
dello zainetto agli accordi intercorsi. Condotte assolutamente incongrue, ove non vi
fossero state, in precedenza , precise intese. Anche l’oggetto era assolutamente
presente poiché la droga era nelle mani del Sabatini , che la consegnò al Trimi.
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un.sent. n. 6218 del 1983 ; Sez V 18-12-2008 n. 2514, inedita). In questa prospettiva

Quest’ultimo- sottolinea il giudice di secondo grado – avrebbe potuto realmente
appropriarsene , ad esempio , estraendo un’arma e facendosi scudo , nella fuga ,
con il corpo del Sabatini.
Come si vede, l’impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in un
apparato esplicativo puntuale, coerente , privo di discrasie logiche , del tutto
idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a
merito abbiano tratto dai fatti accertati conseguenze corrette sul piano giuridico .
8.2. Come già rilevato al par. 6 ,le doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio si
collocano sul piano del merito. Al riguardo , la Corte d’appello ha fatto riferimento
alla gravità dei fatti e all’assenza di motivi per concedere le circostanze attenuanti
generiche, rilevando correttamente come esse non possano essere riconosciute per
la sola incensuratezza, conformemente al disposto dell’art 62 bis co 3 cp , entrato in
vigore in epoca antecedente alla commissione dei reati sub iudice.
8.3.1 ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili , a norma dell’ad 606 co 3 cpp ,
con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una
somma a favore della cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro
mille .

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILI I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E CIASCUNO A QUELLO DELLA SOMMA DI E. MILLE IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 21-5-13 .

superare lo scrutinio di legittimità , dovendosi anche rilevare come i giudici di

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