Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35511 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35511 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COPIA VINCENZO N. IL 16/03/1944
avverso l’ordinanza n. 2280/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 12/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/see4te le conclusioni del PG Dott. PAD t
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Uditi difensor Avv.; —

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Data Udienza: 02/07/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 12.11.2013 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna
rigettava l’istanza del detenuto Vincenzo Copia volta ad ottenere il differimento
della pena per motivi di salute anche nella forma della detenzione domiciliare.
Rilevava in proposito detto Tribunale come le patologie sofferte dal condannato
(ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica e cisti epatiche) fossero stabili,
adeguatamente curate in ambiente carcerario con il quale non vi era

soggetto (condannato per usura e tentata estorsione in un contesto di collegamento
con la criminalità organizzata).2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto

condannato che motivava l’impugnazione con atto personale deducendo violazione
di legge e vizi di di motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei
seguenti termini : a) erano stati disattesi gli esiti di corposa documentazione
sanitaria che attestava la gravità delle patologie e la necessità di continui contatti
con i presidi sanitari territoriali; b) la condizione di salute era grave per rischi quoad
vitam; c) i centri clinici penitenziari non erano sufficienti a trattare tali patologie.Considerato in diritto
1. Il ricorso, infondato, non può essere accolto.2. Va premesso che il titolo esecutivo, prevedendo l’aggravante ex art. 7 L.
203/91, è ostativo, ex art. 4 bis Ord. Pen., alla detenzione domiciliare, non
risultando la condizione derogatoria ex art. 58 ter L. 354/75. La circostanza è
evidenziata nell’impugnata ordinanza anche sotto il profilo della concreta residua
pericolosità del detenuto per i suoi collegamenti con la criminalità organizzata.Ciò posto, i motivi del ricorso sono comunque infondati, anche per quanto
riguarda la richiesta di differimento della pena per motivi di salute. Il Tribunale di
competenza ha valutato la più aggiornata documentazione a disposizione e ne ha
tratto la conclusione, logica e coerente, che non si trattava di condizione di salute
così grave da comportare incompatibilità con la restrizione carceraria. E’ dato di
fatto che il Copia è continuamente monitorato e curato secondo necessità in
ambiente attrezzato (Centro Clinico dell’Amministrazione), mentre eventuali
urgenze ben possono essere affrontate con lo strumento previsto dall’art. 11 Ord.
Pen.- Non hanno pregio, dunque, le doglianze del ricorrente : – i contatti con i
presidi territoriali ben possono essere attivati, se del caso, in ipotesi di
aggravamento; – il pericolo quoad vitam non è in atto presente; – le necessità
1

incompatibilità, e come di contro si dovesse evidenziare la marcata pericolosità del

attuali sono ben fronteggiate dalle possibilità di cure all’interno degli Istituti
penitenziari; – il rischio generico, derivante dalle patologie in atto, non sarebbe
quindi minore in ambiente esterno.3. In definitiva il ricorso, infondato, deve essere respinto. Al completo rigetto
dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 Cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.-

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 02 Luglio 2014 Il Consigliere estensore

resid nte

P.Q.M.

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