Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35510 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35510 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIZZO LIVIO AGOSTINO N. IL 21/03/1964 parte offesa nel
procedimento
SANCLEMENTE FRANCESCA N. IL 09/12/1975 parte offesa nel
procedimento
c/
ALAGNA VITTORIA N. IL 25/05/1940
RIZZO NOEMI N. IL 09/12/1962
avverso l’ordinanza n. 2159/2014 GIP TRIBUNALE di TRAPANI, del
14/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 16/07/2015

Motivi della decisione
Rizzo Livio Agostino e Sanclemente Francesca ricorrono, con atto sottoscritto dal difensore, avverso l’ordinanza emessa in esito a camera di consiglio dal GIP del Tribunale di Trapani in data
14/10/2014 con cui, previo rigetto dell’opposizione da essi proposta avverso la richiesta del
PM, è stata disposta l’archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di Alagna Vittoria
e Rizzo Noemi per il reato di cui all’art. 368 cod. pen.

Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso ordinanza di
archiviazione emessa all’esito di camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen. ed i motivi in
cui esso si articola riguardano questioni attinenti il merito del procedimento e non già la violazione (pacificamente insussistente) delle regole d’instaurazione del contraddittorio tra le parti, unica ragione che consente d’impugnare in cassazione tale tipologia di provvedimento.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 500,00 (cinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 500,00 (cinquecento) ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 luglio 2i15

I ricorrenti deducono l’infondatezza delle argomentazioni poste dal giudice a giustificazione del
provvedimento adottato.

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