Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35510 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35510 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VENDITTI FURTO CORRADO N. IL 25/04/1955
avverso l’ordinanza n. 200/2013 TRIBUNALE di GENOVA, del
20/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sentir& le conclusioni del PG Dott.
t

Uditi difensor Avv.;

) ,Q tc_{

A

t4.

Data Udienza: 02/07/2014

1. Con ordinanza del 20 luglio 2013 il Tribunale di Genova, giudice
dell’esecuzione, revocava parzialmente l’indulto concesso a
Venditti Furio con provvedimento del 14.3.2013 in relazione ai
reati giudicati con le sentenze del 20.7.2009 e del 16.1.2010.
A sostegno della decisione il tribunale rilevava che, come
opportunamente evidenziato dal P.M. istante in executivis, nella
fattispecie risultava applicato il beneficio revocato anche a condotte
consumate in epoca successiva al 2 maggio 2006, eppertanto
escluse, ratione temporis, dal vigore della disciplina di favore. Su
tale premessa il tribunale provvedeva alla individuazione delle pene
inflitte per i reati erroneamente condonati così come stabilite dal
giudice della cognizione, revocando il beneficio ad esse relativo.
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento il Venditti,
assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse ne invoca
l’annullamento perché viziata, a suo avviso, da violazione di legge
(artt.666 c.p.p., co. 6 e 674 c.p.p.).
La difesa ricorrente ritiene, per un verso, che la richiesta di revoca
accolta dal tribunale era preclusa dalla mancata impugnazione
dell’ordinanza con la quale il 14.3.2013 era stato concesso l’indulto
e, per altro verso, che sarebbe erronea la determinazione della pena
esclusa dall’indulto, tenuto conto che il reato più grave tra quelli
ritenuti in continuazione è stato dichiarato indultabile.
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso
per il rigetto del ricorso
4. Né l’una né l’altra tesi difensiva sviluppate in ricorso meritano
condivisione.
4.1 Quanto alla prima questione osserva la Corte che, in materia di
revoca dell’indulto, si applica la procedura regolamentata dall’art.
667 c.p.p., di guisa che il provvedimento di revoca del beneficio è
opponibile dinanzi al medesimo giudice che l’ha eventualmente
disposta. Nel caso in esame l’ordinanza che riconobbe l’indulto in
favore del Venditti, quella del 14.3.2013, è stata opposta dal P.M. il
successivo 23 marzo con la esplicita richiesta di revoca dell’indulto.
4.2 Quanto, invece, alla seconda questione posta difensivamente,
rileva il Collegio che il reato più grave assunto dal giudice della
cognizione, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, è
stato commesso oltre i termini temporali utili per l’applicazione del

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

5. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere
rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P. Q. M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
In Roma, addì 2 luglio 2014
Il cons. estens.

beneficio (il 7.6.2006) e che il G.E. si è limitato al conteggio delle
pene inflitte dal giudice della cognizione per i reati portati in
continuazione e non compresi nella operatività della disciplina di
favore. E’ appena il caso di rammentare che nessun potere ha il
G.E., nelle condizioni date, di modificare le sanzioni determinate
dal giudice della cognizione per ogni singolo reato portato in
continuazione là dove, come nella fattispecie, puntualmente
indicate.

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