Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3551 del 15/12/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3551 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STANGANELLI ANTONIO N. IL 04/10/1981
avverso l’ordinanza n. 2655/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 08/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/sepete le conclusioni del PG Dott. Egg\C -r.
CAz kkeC tALS:Z= ‘Yeg (J W -47r9Z,119,S)

Uditi difensor v .;

Data Udienza: 15/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano
rigettava l’appello proposto da Stanganelli Antonio avverso quella del Magistrato
di Sorveglianza di Pavia che ne aveva dichiarato la pericolosità sociale e aveva
applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata disposta con sentenza della
Corte di appello di Reggio Calabria.
Stanganelli, scarcerato il 26/12/2013, aveva espiato la pena di anni sei e

Piromalli – Molè con funzioni esecutive dal giugno 2008 in poi; in passato, era
già stato condannato per lo stesso reato, oltre che per detenzione di armi, rapina
tentata e furto continuato fin da minorenne. Secondo le informazioni acquisite, la
cosca era attualmente operante e il soggetto manteneva rapporti con
l’organizzazione.
Il Magistrato di Sorveglianza aveva ritenuto insufficiente il dato del
comportamento corretto tenuto in carcere e aveva sottolineato che non erano
emersi un allontanamento o una dissociazione dal contesto criminale di
appartenenza.
L’appellante aveva lamentato che la motivazione non facesse riferimento
all’attualità del vissuto del soggetto e aveva ribadito che, dopo l’esperienza
carceraria, egli stava cercando di ricostruirsi una vita normale con il lavoro,
rimanendo estraneo all’ambiente criminale.
Il Tribunale riteneva che il Magistrato di Sorveglianza avesse
adeguatamente valutato i parametri della personalità dell’individuo e della
prognosi criminale, in applicazione dell’art. 203 cod. pen.; osservava, in
particolare, che, non avendo Stanganelli, nel corso della detenzione, fruito di
permessi premio e di misure alternative alla detenzione e non risultando un suo
allontanamento o una dissociazione dall’ambiente criminale di appartenenza, non
era possibile formulare una prognosi che escludesse il rischio di recidiva.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Antonio Stanganelli, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente sottolinea che il giudizio sulla pericolosità sociale del
condannato deve essere espresso sia da parte del giudice della cognizione che da
parte del Magistrato di Sorveglianza il quale, al momento dell’esecuzione, deve
verificarne l’attualità; il dato importante è quello dell’intervenuto trattamento
penitenziario, come sottolineato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 291
del 2013.
Secondo il ricorrente, Il provvedimento impugnato si trincera dietro i

mesi otto di reclusione per aver fatto parte dell’associazione di tipo mafioso

precedenti penali e le informazioni di polizia, del tutto ignorando gli elementi di
segno positivo, quali l’assenza di rilievi disciplinari, l’adesione alle molteplici
attività trattamentali, la frequenza a laboratori e a gruppi di preghiera, tutti
sintomatici di carenza di pericolosità sociale attuale.
In definitiva, la permanenza della pericolosità sociale può avere un senso
solo se si sorregge su elementi diversi ed ultronei da quelli evidenziati
nell’ordinanza impugnata.
Il ricorrente conclude per la declaratoria di cessazione della pericolosità

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

Il ricorrente invoca il principio – sancito in numerose sentenze della Corte
Costituzionale anteriori all’entrata in vigore dell’attuale codice di procedura
penale, cristallizzato dall’abrogazione dell’art. 204 cod. pen. sulla pericolosità
sociale presunta ad opera della legge n. 663 del 1986 e reso operativo dall’art.
679 cod. proc. pen. – secondo cui il Magistrato dì sorveglianza deve verificare
l’attualità della pericolosità sociale nel momento in cui la misura, già disposta dal
giudice della cognizione, deve avere concretamente inizio: principio ribadito
anche recentemente con riferimento alle misure di sicurezza ordinate ai sensi
dell’art. 4j$7 cod. pen., essendosi affermato che l’accertamento in concreto della
pericolosità attuale del soggetto ai sensi dell’art. 203 cod. pen., pur non
necessario al momento della pronuncia della sentenza di condanna, deve essere
in ogni caso svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui
all’art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo
l’espiazione della pena. (Sez. 2, n. 28582 del 11/03/2015 – dep. 06/07/2015,
Romeo e altri, Rv. 264563; Sez. 1, n. 3801 del 15/11/2013 – dep. 28/01/2014,
Perri, Rv. 258602; Sez. 1, n. 11055 del 02/03/2010 – dep. 23/03/2010,
Mazzurco, Rv. 246789).

Ciò premesso, il ricorrente evidenzia che, ai fini del giudizio sull’attualità
della pericolosità sociale, il Magistrato di Sorveglianza deve avere riguardo alla
valutazione del percorso penitenziario e al comportamento tenuto
successivamente allo stato detentivo e lamenta che l’ordinanza impugnata

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sociale e, in subordine, per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

avrebbe omesso proprio tale valutazione.
L’art. 203 cod. pen. definisce socialmente pericolosa la persona per la quale
sussiste la probabilità di commissione di nuovi fatti preveduti dalla legge come
reato (art. 203, comma 1, cod. pen.); tale qualità deve essere desunta dalle
circostanze di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 24725 del 27/05/2008 – dep.
18/06/2008, Nocerino, Rv. 240808).
Tale richiamo rende evidente che il Magistrato di Sorveglianza non possa
prescindere dalla natura e dalla gravità del reato per il quale è intervenuta

percorso penitenziario e sulla condotta susseguente al reato, ma debba tenere
conto anche di questi parametri per giungere alla prognosi richiesta dall’art. 203
cit.. Ciò è stato affermato da questa Corte, che ha ribadito che l’accertamento
sull’attuale pericolosità sociale ai fini dell’applicazione di una misura di sicurezza
implica la valutazione non solo della gravità del fatto-reato ma anche di fatti
successivi, come il comportamento tenuto durante l’espiazione della pena (quale
risultante ad esempio dalle relazioni comportamentali e dall’eventuale
concessione di benefici penitenziari o processuali), o come il comportamento
tenuto successivamente alla riacquistata libertà (Sez. 1, n. 24179 del
19/05/2010 – dep. 23/06/2010, Coniglione, Rv. 247986).

La censura mossa all’ordinanza impugnata, peraltro, è infondata: il
Tribunale di Sorveglianza ha, infatti, ricordato che – non avendo il condannato
usufruito di permessi premio o di misure alternative alla detenzione – il
trattamento penitenziario non permette una valutazione di avvenuta
rieducazione del soggetto; soprattutto, ha collegato questo esito incerto al reato
per il quale il ricorrente è stato più volte condannato.
In effetti, i due parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. – gravità del reato
e capacità a delinquere del colpevole – non sono tra loro indipendenti: la natura
e la gravità del reato deve indurre il giudice (in questo caso, il Magistrato di
Sorveglianza) a ricercare gli elementi rientranti in quelli indicati dal secondo
comma della norma che risultino significativi per esprimere il giudizio
prognostico.

Scendendo al caso concreto, è evidente che le ripetute condanne di
Stanganelli per partecipazione a delinquere di stampo mafioso, fin da minorenne,
e il suo inserimento nella famiglia Molè, quale figlio e nipote di soggetti apicali,
imponeva al Magistrato di verificare se, dopo la scarcerazione, vi fossero segnali
significativi di allontanamento o dissociazione rispetto ad una cosca ancora
operativa: ciò in quanto – come in diversi ambiti la giurisprudenza di questa

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condanna; non possa, quindi, fondare la sua valutazione esclusivamente sul

Corte ha affermato – l’adesione ad un’associazione mafiosa è tendenzialmente
definitiva, tanto che il sopravvenuto stato detentivo dell’indagato non esclude la
permanenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, che viene
meno solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorteria criminale
ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione
del singolo associato (Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014 – dep. 07/11/2014,
Caglioti, Rv. 261272).

aspetti positivi emersi durante la detenzione valorizzati dal ricorrente (e
menzionati nell’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza), in quanto assorbiti
dall’impossibilità di esprimere un giudizio completo di successo del trattamento
penitenziario.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 15 dicembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Tale valutazione è stata effettuata, essendo stati ritenuti non influenti gli

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