Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3551 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3551 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
GENOVA
nei confronti di:
SIAS ALEXANDER N. IL 25/09/1983
avverso la sentenza n. 505/2011 TRIB.SEZ.DIST. di ALBENGA, del
08/07/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERA INIS;
lette/s tite le conclusioni del PG Dott.

Ae,A,
,

‘1,Pehffi

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/11/2013

Con sentenza in data 8/7/2011 il Giudice monocratico del Tribunale di Savona
applicava ,su concorde richiesta delle parti,formulata ai sensi dell’art.444 CPP., nei
r…
confronti di SIAS AlexanderOmputato dei reati di cui agli arte.624-625-e 337
\(……
CP.,ascrittigli con recidiva ex art.99 comma 4 CP.,commessi in data 8.7.11, a pena di
anni uno di reclusione €300,00 di multa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di
Appello di Genova deducendo:
1-la violazione di cui all’art.606 lett.B) ed E) CPP.
A sostegno del gravame evidenziava che il delitto di resistenza era stato realizzato
nella quasi flagranza del fiirto,avendo gli agenti di pg.sorpreso l’imputato nei pressi
del ciclomotore oggetto della condotta illecita,e pertanto rilevava che-nella specieavrebbe dovuto essere applicata la fattispecie di rapina impropria.
-In subordine rilevava che la motivazione della sentenza impugnata si rivelava
carente in riferimento alla applicazione della continuazione tra i due reati
menzionati,atteso che non era ipotizzabile l’unicità del disegno criminoso.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso si rivela inammissibile.
Invero,secondo i principi sanciti da questa Corte,la sentenza di patteggiamento
costituisce il frutto di un accordo a carattere negoziale dotato di efficacia vincolante

1

RITENUTO IN FATTO

tra le parti,che viene ratificato dal giudice procedente a seguito della verifica della
corretta qualificazione giuridica del fatto e della congruità della pena richiesta.
Orbene,in relazione alla sentenza emessa ai sensi dell’art.444 CPP.,pur potendo
costituire motivo di ricorso per cassazione la errata qualificazione giuridica del
fatto,devesi tuttavia ritenere che tale possibilità sia limitata ai soli casi di errore

Nel caso di cui si tratta il PG ricorrente si limita a rivalutare gli elementi sui quali si
fonda l’imputazione ,senza evidenziare alcuna ipotesi di manifesto errore di
qualificazione giuridica ,né interesse alla impugnazione,avendo la Pubblica Accusa
prestato il proprio consenso sulla applicazione della pena ,ivi incluso l’aumento per
l’ art. 81 cpv.CP.,inerente alla imputazione originaria.
Consegue da tali rilievi la declaratoria di inammissibilità del gravame.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso del PG.

Roma,deciso il 12 novembre 2013

IL Consigliere relatore
IL 13;1ZESIDEN7′ E

manifesto o di palese incongruità .(v.in tal senso Cass.Sez.V-del 2.4.2009,n.14525-).

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