Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35509 del 16/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35509 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANTANIELLO SALVATORE N. IL 25/09/1982
avverso la sentenza n. 10588/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
23/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 16/07/2015
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale dì Napoli, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Santaniello Salvatore ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena
di otto mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen., capo
1 della imputazione) e lesioni personali aggravate e continuate (artt. 81, 582, 585, 576, 61 n.
2 cod. pen., capo 2).
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 luglio
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Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di
legge in ordine all’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.