Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35509 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35509 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUCENTI VALERIO N. IL 27/11/1981
avverso l’ordinanza n. 3123/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 22/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FW A c
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Data Udienza: 02/07/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 22.11.2013 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, in
accoglimento dell’istanza dell’interessato, ammetteva Valerio Lucenti alla misura
alternativa dell’affidamento in prova ex art. 94 DPR 309/90, così disponendo che la
pena venisse eseguita presso la Comunità terapeutica Dianova di Ortaceus
(Cagliari).- In particolare -per quanto ancora riveste interesse nel presente giudizio
di legittimità- il Tribunale riteneva di non retrodatare la decorrenza della misura (e

posto che per tale periodo non risultavano né controlli, né prescrizioni disposte
dall’Autorità giudiziaria.2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto

condannato che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini : – errata
mancata valutazione del periodo di sottoposizione volontaria al programma
terapeutico, seguito per otto mesi, in ordine al quale aveva prodotto la
documentazione attestante la positiva conduzione dello stesso; – l’espiazione della
pena andava dunque retrodatata.Considerato in diritto
1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere
accolto.2. L’art. 94, comma 4, ultima parte, DPR 309/90 prevede che il Tribunale di
Sorveglianza possa determinare una più favorevole data di decorrenza
dell’esecuzione quando il programma terapeutico al momento delle decisione risulti
già positivamente in corso, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali
l’interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento. Il
condannato Lucenti, che aveva già in corso un programma terapeutico, aveva fatto
richiesta di ottenere tale retrodatazione ed il Tribunale di competenza ne dà atto.La motivazione di rigetto, peraltro, non è coerente al dettato normativo. La
valutazione, invero, non può essere resa sulla base dei mancati controlli da parte
della polizia giudiziaria, che non potevano essere attivati, atteso che l’esecuzione
non era formalmente in corso, né -per lo stesso motivo- per la mancanza di
prescrizioni che l’Autorità non poteva avere emanato.La valutazione richiesta doveva essere resa, come impone la legge, sulla base
della durata delle limitazioni alle quali l’interessato si era spontaneamente (e
dunque anche a prescindere da prescrizioni) sottoposto e del suo comportamento
1

quindi dell’espiazione della pena) alla data di ingresso del Lucenti in detta struttura,

durante l’esecuzione spontanea del programma terapeutico. Tale valutazione non
può che essere fatta sulla base della documentazione prodotta e, se del caso, anche
attivando i poteri informativi d’ufficio ai sensi dell’art. 666, comma 5, Cod. proc.
pen.- In definitiva il Tribunale deve verificare ex post se il trattamento terapeutico
spontaneamente svolto, per durata ininterrotta (eventualmente stabilendola) e
contenuti comportamentali, sia sostanzialmente corrispondente a quello poi
formalmente concesso e comunque risponda ai criteri di recupero sociale cui

3. Si impone dunque annullamento con rinvio. Il Tribunale di Sorveglianza di
Roma, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della domanda del
Lucenti sotto il profilo della retrodatazione, tenendo presente, ex art. 627 Cod.
proc. pen, quanto stabilito da questa Corte di legittimità.P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Roma.Così deciso in Roma il 02 Luglio 2014 Il Consigliere estensore

l’esecuzione deve tendere.-

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