Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35507 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35507 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
BERLINGIERI LEONARDO N. IL 29/07/1982
avverso l’ordinanza n. 150/2012 TRIBUNALE di CATANZARO, del
15/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
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lettetite le conclusioni del PG Dott. 2r7u2Mil2

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Uditi difensor Avv.;

6.5LA

Data Udienza: 02/07/2014

1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione,
con ordinanza del 15 ottobre 2012, dichiarava la nullità della
sentenza n. 412/2011 resa dalla Corte di appello catanzarese il 28
aprile 2011 a carico di Berlingieri Leonardo, condannato alla pena
di anni cinque di reclusione ed euro 1500,00 di multa per i reati di
ricettazione, detenzione illegale di armi e calunnia.
A sostegno della decisione il G.E. deduceva che, nel caso in esame,
il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado risultava
irritualmente notificato all’imputato presso il luogo di residenza
mentre questi era detenuto nella casa circondariale di Catanzaro.
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore
generale della repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro
denunciandone la illegittimità per violazione dell’art. 666 commi 4,
6 e 7 c.p.p., e l’abnormità sul rilievo che le nullità eventualmente
maturate nel corso del giudizio di cognizione non possono essere
fatte valere con l’incidente di esecuzione, nel cui ambito1-mq, n7 il
giudice può esclusivamente delibare l’esistenza del titolo esecutivo
e la legittimità della sua esecuzione.
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva
per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con
restituzione degli atti al giudice a quo.
4. Il ricorso è fondato.
4.1 Orbene, premesso che nessuna doglianza è stata mai mossa in
executivis in relazione alla notificazione della sentenza di condanna
per cui è causa, osserva la Corte che l’indagine affidata al giudice
dell’esecuzione, come è noto, è limitata al controllo della esistenza
del titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione, per cui,
una volta accertata la regolarità formale della notificazione del
titolo e cioè della sentenza di cui è stato attestato il passaggio in
giudicato, non rilevano le eventuali nullità verificatesi nel corso del
processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio
in giudicato della sentenza, nullità che avrebbero dovuto essere
denunciate nella fase di cognizione con gli ordinari mezzi di
gravame (v. Cass. 15.6.1998, Maestroni; Cass. 4.3.1998, Rosi, Rv.
210408; conforme Cass. 4.1.2000, Rotondi; e da ultimo Cass., sez.
1,28.1.2008, n. 8776).

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

Le eventuali nullità verificatesi nel corso del processo perdono
infatti qualsiasi rilievo ai fini della formazione del titolo esecutivo,
dovendosi avere riguardo soltanto alla notificazione del titolo la cui
regolarità, nella specie, non risulta per nulla contestata.
Né risulta denunciata dal ricorrente la mancata conoscenza del
processo, la quale avrebbe potuto avere rilievo non ai fini della
impugnazione del titolo esecutivo, sotto il profilo della sua
mancanza ovvero della sua non esecutività, quanto piuttosto ai
diversi fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza,
ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dalla L. n. 60
del 2005 di conversione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17 e cioè
dello specifico rimedio apprestato dall’ordinamento proprio per i
casi di mancata conoscenza effettiva del procedimento ovvero del
provvedimento, rimedio che, peraltro, l’interessato non ha attivato.
Nel caso in esame vertesi pertanto in ipotesi di provvedimento
abnorme.
Ancora recentemente le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass.
S.U. 20 dicembre 2007, p.m. in proc. Battistella; Cass. S.U. 26
marzo 2009, p.m. in proc. Toni) hanno ricordato, attraverso una
lunga elaborazione giurisprudenziale (Cass. S.U. 26 aprile 1989,
Goria; Cass. S.U. 9 luglio 1997, p.m. in proc. Quarantelli; Cass.
S.U. 10 dicembre 1997, Di Battista; Cass. S.U. 24 novembre 1999,
Magnani; Cass. S.U. 22 novembre 2000, p.m. in proc. Boniotti;
Cass. S.U. 22 novembre 2000, p.m. in proc. Istituto Buonarroti;
Cass. S.U. 31 gennaio 2001, p.m. in proc. Romano; Cass. S.U. 31
maggio 2005, p.m. in proc. Minervini) quali siano le caratteristiche
della categoria della “abnormità”, tra l’altro precisando come sia
affetto da tale vizio il provvedimento che, per la singolarità e
stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento
processuale.
E tale è l’ordinanza impugnata giacchè il giudice dell’esecuzione ha
con essa, in totale mancanza di potere, annullato una sentenza della
Corte di appello di Catanzaro passata in giudicato per un ritenuto
vizio procedurale relativo alla vocatio in ius dell’imputato
appellante, con ciò violando il principio della irrevocabilità ed
incensurabilità delle decisioni ormai pervenute alla loro definitività
procedimentale.
4. Alla stregua delle esposte considerazioni, la decisione impugnata
va, pertanto, annullata senza rinvio.

2

P. T. M.

la Corte, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Si comunichi
al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, addì 2 luglio 2014
Il cons. est.

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