Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35506 del 16/07/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 35506 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

MENEGUZZO Roberto, n. Malo (Vi) 5.6.1956
avverso la sentenza n. 3374/2014 Tribunale di Milano del 05/11/2014

esaminati gli atti e letto il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villani

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano, su richiesta dell’imputato concordata con
il PM, ha applicato a Meneguzzo Roberto ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni
e sei mesi di reclusione per i reati di concorso in corruzione continuata per atti contrari ai doveri
d’ufficio e rivelazione di segreti d’ufficio (artt. 81 cpv., 110, 319, 321, 326 commi 1 e 3 cod.
pen., capi 1 e 2 dell’imputazione), commessi in margine alla vicenda inerente i lavori di
realizzazione del sistema MOSE ad opera del Consorzio Venezia Nuova.

3. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo omessa in
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Data Udienza: 16/07/2015

cazione dei motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della sentenza e conseguente omessa
pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; omessa indicazione dei motivi di fatto e di diritto posti a fondamento dell’applicazione della sanzione accessoria dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione riguardo all’applicazione della
stessa in misura superiore al massimo edittale.

3. Con motivi aggiunti depositati in Cancelleria in data 23/06/2015, si deduce nullità della

cod. pen., sostenendosi l’erronea qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, riconducibili
al paradigma dell’art. 346-bis cod. pen. di traffico d’influenze illecite, ravvisato del resto da
questa Corte di Cassazione nella condotta ascrivibile al coimputato Milanese Marco ovvero ad
una delle due persone a favore delle quali il ricorrente avrebbe svolto la sua opera di illecita
mediazione. Viene, altresì dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione e inosservanza dell’art. 546 cod proc. pen. riguardo alla misura della sanzione accessoria dell’incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art. 32-terd cod. pen., applicata dal
giudice nella misura di tre anni, in violazione dell’art. 37 cod. pen. che impone una durata non
superiore a quella prevista per la pena principale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente alla misura della sanzione accessoria e in tali termini
deve essere accolto.

2. Nell’applicare la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art. 32-ter cod. pen., il giudice ne ha stabilito la durata nella misura di tre anni,
la quale rappresenta il limite edittale massimo di cui all’art. 32-ter cod. pen.
Così disponendo non ha, tuttavia, tenuto conto dell’insegnamento desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui ‘sono riconducibili al novero delle pene accessorie la cui durata non è espressamente determinata dalla legge penale quelle per le quali sia
previsto un minimo e un massimo edittale ovvero uno soltanto dei suddetti limiti, con la
conseguenza che la loro durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell’art. 37 cod.
pen., a quella della pena principale inflitta’ (per tutte v. Sez. U, sent. n. 6240 del 27/11/2014,
Basile, Rv. 262328).
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale
punto e la rettificazione della misura della pena accessoria ai sensi dell’art. 619, comma 2 cod.
proc. pen. nei termini di cui al dispositivo.

3. E’, invece, infondata la doglianza inerente l’erronea qualificazione giuridica dei fatti in
testazione.

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sentenza per violazione di legge penale in relazione agli artt. 319, 321, 326, 346 e 346-bis

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, già affermato il principio che ‘in tema di patteggiannento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto
contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui
sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve
essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità’ (Sez.
6, sent. n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, sent. n. 10692 dello 11/03/
2010, PG in proc. Hernandez, Rv. 246394).

che la specifica condotta di concorso in corruzione contestata al ricorrente è suscettibile di
essere diversamente qualificata in termini di concorso nel (meno grave) reato di traffico
d’influenze illecite (artt. 110, 346-bis cod. pen.), a patto che si ritenga di aderire all’opzione
interpretativa accolta dalla sentenza della Sesta Sezione Penale del 28/11/2014 emessa nel
procedimento n. R.G. 36717/14 a carico del coimputato Marco Milanese, che allo stato rappresenta un unicum in materia.
Ciò dimostra in ogni caso che, stipulando l’accordo negoziale nei termini descritti, le parti
hanno dato alla fattispecie una qualificazione giuridica – che il giudice ha ritenuto corretta – per
niente eccentrica rispetto alla giurisprudenza fin a quel punto formatasi su casi analoghi.

4. Deve, infine, essere disattesa la censura che investe gli altri profili della motivazione della
decisione impugnata, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato
alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le
parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera
adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento
in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di
Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).

P. Q. M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alkl; pena accessoria temporanea, che
determina in misura corrispondente alla pena detentiva principale pari a due anni e quattro
mesi; rigetta nel resto il ricorso.

Roma, 16 lugli 2015

La presente vicenda processuale esula, tuttavia, dall’ipotesi appena evocata, dal momento

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