Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35505 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35505 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STAFA NAIM N. IL 17/05/1974
avverso l’ordinanza n. 11/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
VENEZIA, del 29/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 24/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 29.11.2013 la Corte di assise d’appello di Venezia, in
sede di incidente di esecuzione sollevato dal difensore di STAFA NAIM avverso
l’ordine di esecuzione emesso in data 23.9.2013, dichiarava l’illegittimità del
predetto ordine e il mantenimento nei confronti dell’imputato della misura
cautelare detentiva in atti.
StafaNaim è stato arrestato il 4.9.2007 e condannato con sentenza del GUP del
Tribunale di Treviso alla pena dell’ergastolo per duplice omicidio.

confermato la sentenza di primo grado.
Con sentenza in data 3.12.2010 la Corte di cassazione ha annullato la predetta
sentenza limitatamente alle aggravanti e al trattamento sanzionatorio,
rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise d’appello di
Venezia.
La Corte di assise d’appello di Venezia, con sentenza in data 29.2.2012, ha
confermato la condanna all’ergastolo.
Con sentenza in data 3.7.2013 la Corte di cassazione ha annullato nuovamente
la predetta decisione limitatamente alle aggravanti di cui all’art.61n.1 e 61 n.4
c. p..
Con ordinanza in data 2.8.2013 la Corte di assise d’appello di Venezia ha
disposto che la custodia cautelare di StafaNaim, la cui scadenza era stata
indicata per il 4.9.2014, doveva intendersi prolungata al 14.7.2014, per effetto
di sospensioni dei termini di custodia cautelare.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello davanti al Tribunale del
riesame il difensore dell’imputato, ma l’appello è stato dichiarato inammissibile
dal Tribunale poiché nel frattempo la Procura generale di Venezia aveva emesso
ordine di esecuzione nei confronti di StafaNaim, ritenendo che si fosse formato
il giudicato in punto responsabilità penale dell’imputato per il delitto di omicidio
ascrittogli e che dovesse essere data esecuzione alla sentenza in data
29.2.2012, individuando la pena minima (anni 9 e mesi 4 di reclusione, con la
massime estensione delle attenuanti generiche e con la diminuente per la scelta
del rito) che comunque lo Stafa avrebbe dovuto scontare.
Il difensore dell’imputato ha impugnato con incidente di esecuzione il suddetto
ordine di esecuzione davanti alla Corte di assise d’appello di Venezia, la quale,
con ordinanza in data 29.11.2013, ha dichiarato illegittimo l’ordine, poiché la
Procura generale aveva messo in esecuzione la sentenza in data 29.2.2012 che
non conteneva la indicazione di una pena definitiva minima, essendo questo secondo la Corte di merito – presupposto necessario per poter eseguire una
parte di sentenza passata in giudicato.
1

Con sentenza in data 4.12.2009 la Corte di assise d’appello di Venezia ha

La Corte territoriale, prendendo in considerazione nel corso dell’incidente di
esecuzione la richiesta di scarcerazione dell’imputato, ha osservato che nei suoi
confronti non erano scaduti i termini di custodia, come determinati
nell’ordinanza in data 2.8.2013, secondo i criteri di cui agli artt. 303 ultimo
comma e 304/1 lettera c) del codice di rito.

Il difensore ha altresì proposto appello davanti al Tribunale del riesame avverso
la predetta ordinanza in data 29.11.2013 della Corte di assise d’appello di

StafaNaim della misura cautelare detentiva in atti.
Con provvedimento in data 17.1.2014 il Tribunale del riesame ha qualificato
l’appello proposto dalla difesa avverso l’ordinanza in data 29.11.2013 della
Corte di assise d’appello di Venezia come ricorso per cassazione, in quanto
detta ordinanza era stata emessa a seguito di incidente di esecuzione ed il
mezzo di impugnazione previsto dall’art.666 c.p.p. è il ricorso per cassazione.
Nell’atto di appello, convertito in ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza in
data 29.11.2013 il difensore ha dedotto i seguenti motivi.
Con il primo motivo ha denunciato l’illegittimità del provvedimento, nella parte
in cui la Corte di assise d’appello aveva dichiarato il mantenimento della misura
detentiva in atti, poiché era mancato un atto di impulso delle parti.
Con il secondo motivo ha eccepito l’incompetenza funzionale e/o
l’incompatibilità del Presidente della sezione feriale ad emettere il
provvedimento in data 2.8.2013.
Con il terzo motivo ha sostenuto che il termine di fase era spirato in data
22.9.2011, ai sensi dell’art.304/6 c.p.p., alla stregua dei seguenti principi:
-nel caso di annullamento con rinvio riprende a decorrere il termine relativo alla
fase d’appello;
– a tale fase inerisce un parallelo termine massimo pari al doppio del termine di
fase comune;
-il termine massimo di fase non viene escluso dalla c.d. doppia conforme in
caso di sentenza di annullamento con rinvio;
-il termine massimo di fase va calcolato computando alla fase d’appello anche i
periodi di detenzione sofferti durante il giudizio di legittimità, senza tenere
conto di periodi di sospensione.
In base ai suddetti principi, il termine massimo della fase d’appello ha iniziato a
decorrere dalla data della sentenza di primo grado (22.9.2008) e quindi,
secondo la difesa, è scaduto in data 22.9.2011.

Osserva preliminarmente questa Corte che erroneamente il Tribunale del
riesame di Venezia, con il provvedimento in data 17.1.2014, ha qualificato
2

Venezia, nella parte in cui aveva dichiarato il mantenimento nei confronti di

l’appello presentato dalla difesa di StaftJaim come ricorso per cassazione,
ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
Il provvedimento della Corte di assise d’appello di Venezia in data 29.11.2013
contiene due distinte statuizioni:
– con la prima, adottata a seguito dell’incidente di esecuzione sollevato dalla
difesa, è stata dichiarata l’illegittimità dell’ordine di esecuzione emesso dalla
Procura generale della Repubblica di Venezia nei confronti di StafaNaim;
-con la seconda, adottata a seguito della richiesta di scarcerazione avanzata

Venezia), è stata respinta la richiesta di scarcerazione per scadenza dei termini
di custodia cautelare.
Avverso la prima statuizione correttamente la difesa ha proposto ricorso per
cassazione ex art.666/6 c.p.p..
Correttamente la difesa, avverso la seconda statuizione, aveva proposto appello
dinanzi al Tribunale del riesame di Venezia, poiché l’art.310 c.p.p. prevede che,
fuori dei casi previsti dall’art.309/1 c.p.p., le parti possono proporre appello
contro le ordinanza in materia di misure cautelari personali.
Pertanto, l’ordinanza del Tribunale del riesame in data 17.1.2014 deve essere
annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al medesimo Tribunale
perché si pronunci sull’appello proposto dalla difesa dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Venezia in data 17.1.2014 e
dispone trasmettersi gli atti al medesimo Tribunale perché si pronunci
sull’appello proposto ex art.310 c.p.p. nell’interesse dello Stafa, così
riqualificata tale impugnazione.
Così deciso in Roma in data 24 giugno 2014
Il Consigliere estensore

resi ente

dalla difesa dell’imputato al giudice competente (la Corte di assise d’appello di

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