Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35505 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35505 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOBLEA FRANCESCO N. IL 23/03/1993
avverso la sentenza n. 764/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 25/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 16/07/2015

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) in relazione all’omesso riconoscimento del nesso teleologico tra i reati di resistenza e lesioni personali (capo 2) in addebito e
omessa motivazione sulla pena inflitta.
Il ricorso è inammissibile, da un lato per carenza d’interesse e dall’altro perché manifestamente infondato; v’è carenza d’interesse quanto alla dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc.
pen. poiché, oltre alla palese inconferenza della situazione processuale con il tema della correlazione tra accusa e decisione, già il giudice di primo grado aveva dichiarato non doversi procedere per il delitto di lesioni; sulla pena, si rinviene congrua motivazione all’ultima pagina delle
decisione impugnata.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 luglio 2 5

L’imputato Noblea Francesco ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Cosenza in data 20/11/2013, ne ha
ribadito la responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen., capo 1
dell’imputazione) e guida senza patente (art. 116, comma 13 Codice della Strada, capo 3) e la
condanna ivi stabilita alle pene rispettive di sei mesi di reclusione (capo 1) ed C 3.000,00 di
ammenda (capo 3).

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