Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35504 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35504 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ISAIJA SALVATORE N. IL 03/08/1974
avverso l’ordinanza n. 42/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
CATANIA, del 13/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 24/06/2014

1. La Corte di assise di appello di Catania, in funzione di giudice
dell’esecuzione, con ordinanza del 13 novembre 2013 rigettava
l’istanza proposta da Isja Salvatore per: a. la conversione della
pena dell’ergastolo in quella della reclusione nel massimo limite
edittale, in considerazione che all’epoca del delitto in espiazione era
egli minorenne; b. la rimessione degli atti, in subordine e se non
accolta la domanda principale, alla Corte Costituzionale per la
decisione in ordine alla questione di costituzionalità sottesa alla
precedente domanda in relazione agli artt. 3, 27 e 31 Cost..
A sostegno dellad&irMI
M il G.E. rilevava che la conversione della
pena dell’ergastolo in espiazione non risultava prevista da alcuna
norma positiva, mentre la proposta eccezione di legittimità
costituzionale si appalesava manifestamente infondata.
2. Ricorre per cassazione avverso detta ordinanza il predetto Isa§a
Salvatore, assistito dal difensore di fiducia, sviluppando tre motivi
di impugnazione.
2.1 Denuncia col primo motivo di ricorso la difesa ricorrente
violazione di legge, in particolare deducendo che la mancanza di
una norma positiva idonea a disciplinare la fattispecie
rappresentata, attesa la sua rilevanza, non dovrebbe costituire un
ostacolo e quella contraria è tesi discutibile.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa
ricorrente la illegittimità costituzionale degli artt. 17, 22 e 72 c.p., là
dove prevede la pena dell’ergastolo anche per soggetti condannati
per fatti commessi in età compresa tra i 18 ed i 25 anni, per
violazione degli artt. 3, 27 e 31 Cost..
2.3 Col terzo ed ultimo motivo di impugnazione denuncia infine la
difesa ricorrente la illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22
c.p., 4-bis e 58-ter O.P. là dove interpretati nel senso che non
permettono, in concreto, alcuna rieducazione del detenuto allorchè
impediscono l’accesso ai benefici penitenziari, per contrasto con gli
artt., 3, 27, 117 Cost. e 3 della CEDU.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo di censura, trattasi non già di una
apprezzabile doglianza ma di una generica considerazione priva di
sostanza giuridica, prospettabile in quanto tale per la valutazione
del giudice di legittimità.

A

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, addì 24 giugno 2014
Il consigliere estensore

In riferimento invece alle prima delle prospettate questioni di
legittimità costituzionale, richiama il Collegio Cass., Sez. I,
18/01/2006, n. 7337, che già ha avuto modo di chiarire che “è
manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale
dell’art. 72 cod. pen. – in relazione agli artt. 17 e 22 stesso codice per contrasto con gli articoli 27 comma terzo e 31 comma secondo
della Costituzione, laddove si prevede l’irrogazione della pena
dell’ergastolo a soggetti “quasi minorenni” (cioè di età compresa tra
il diciottesimo ed il ventunesimo anno), atteso che il “giovane
adulto” rientra comunque tra i soggetti i quali hanno raggiunto la
maggiore età, che rappresenta il limite oltre il quale il soggetto
consegue tutti i diritti e tutti i doveri e le responsabilità connesse
con l’età adulta”.
Quanto, invece alla seconda eccezione di costituzionalità, se ne
denuncia l’irrilevanza ai fini di causa, come opportunamente
rilevato dal P.G. in sede nella sua argomentata requisitoria scritta,
dappoichè sviluppata con essa una questione giuridica non di
competenza del giudice dell’esecuzione ma della magistratura di
sorveglianza.

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